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Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 6 pagine
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Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento
di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico «%ASFF_YYYY_ID»
3. promuovono lo sviluppo sostenibile,
4. promuovono l’autodeterminazione nello spazio digitale,
5. ampliano la partecipazione democratica,
6. semplificano l’accesso a informazioni e dati,
7. agevolano la trasformazione digitale per le imprese,
8. migliorano la resilienza delle infrastrutture o
9. rafforzano l’attrattiva della piazza economica;
c. sostengono l’adempimento dei compiti delle autorità;
d. permettono di ottenere risultati riutilizzabili e
e. hanno un carattere innovativo.
2Sono promossi unicamente progetti che non beneficiano, e non hanno beneficiato in passato, di sostegni provenienti da altri strumenti di promovimento della Confederazione.
Art. 3 Calcolo degli aiuti finanziari
1Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi di progetto computabili.
2Sono computabili i costi che insorgono durante la fase di sviluppo e messa a punto del progetto e che sono necessari per raggiungere l’obiettivo del progetto. Vi rientrano in particolare i costi per:
a. la pianificazione, il coordinamento e la realizzazione;
b. gli studi, le rilevazioni di dati e le valutazioni;
c. la gestione del progetto e dei rischi.
3Non sono computabili:
a. le imposte, i costi del capitale, gli interessi calcolatori, gli ammortamenti, le maggiorazioni per utili e per rischi;
b. i costi per la manutenzione e l’esercizio di infrastrutture esistenti e dei sistemi informatici.
Art. 4 Durata del sostegno
Gli aiuti finanziari sono concessi per la fase di sviluppo e messa a punto dei progetti, ma al massimo per una durata di quattro anni.