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Consultazione 2024/27: Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico · 6 pagine
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Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento
di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 13 Pubblicazione dei risultati
1I risultati dei progetti di digitalizzazione sostenuti devono essere pubblicati dai beneficiari degli aiuti finanziari come segue:
a. i risultati vanno pubblicati in un formato aperto e su una piattaforma esistente; i dati che sono disponibili in raccolte strutturate devono essere leggibili elettronicamente;
b. il codice sorgente di componenti software sviluppati nel progetto va pubblicato.
2Dopo il ricevimento dell’ultima rata dell’aiuto finanziario, i risultati devono rimanere accessibili al pubblico.
3In casi motivati, il settore TDT della CaF può concedere deroghe ai requisiti posti alla pubblicazione dei risultati.
Art. 14 Rendicontazione e controllo
1Periodicamente, ma almeno una volta l’anno, i beneficiari dell’aiuto finanziario presentano al settore TDT della CaF un rapporto sullo stato attuale del progetto.
2Il settore TDT della CaF controlla in particolare che:
a. l’esecuzione del progetto e l’impiego degli aiuti finanziari versati avvengano secondo le condizioni imposte;
b. i risultati possano essere utilizzati liberamente.
3Esso elabora un piano di controllo in funzione dei rischi in cui stabilisce i parametri per la rendicontazione e il controllo.
4Esso esamina periodicamente il piano di controllo quanto alla sua adeguatezza e attualità e lo adatta se necessario.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Disposizione transitoria
Nel 2025 le domande possono essere inoltrate entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.