Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/28: Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) · 41 pagine
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In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE e della Convenzione AELS nella sua versione emen- data, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200440 e il regolamento (CE) n. 987/200941. I due regolamenti hanno l’unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo.
6.2.5 Conclusione: compatibilità con il diritto internazionale
L’introduzione di una 13arendita di vecchiaia è compatibile con gli strumenti delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione in- ternazionale del lavoro e del Consiglio d’Europa ratificati dalla Svizzera, dato che questi stabiliscono livelli minimi.
Il progetto è compatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e con la Convenzione AELS. Sia le rendite di vecchiaia che il supplemento di rendita secondo l’iniziativa rientrano nel campo d’applicazione materiale dei summen- zionati regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’UE, poiché si tratta di prestazioni in denaro di vecchiaia (art. 3 par. 1 lett. d del regolamento [CE] n. 883/2004). Il nuovo supplemento di rendita non è discriminatorio. In virtù del principio della parità di trattamento e dell’abolizione delle clausole di residenza (art. 4 e 7 del regolamento [CE]
n. 883/2004), la 13arendita di vecchiaia deve essere versata in particolare anche a cittadini di Stati dell’UE o dell’AELS che vivono al di fuori della Svizzera.
6.3 Forma dell'atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. La modifica della LAVS avviene pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria. Sono presentati due avamprogetti distinti: uno contiene le modifiche della LAVS relative all’attuazione della 13arendita di vec- chiaia e l’altro le modifiche della LAVS relative al finanziamento della 13arendita di vecchiaia.
L’aumento dell’aliquota IVA richiede invece una modifica della Costituzione federale. Conformemente all’articolo 163 ca- poverso 2 Cost., questa va effettuata sotto forma di decreto federale.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.5 Protezione dei dati
Le misure proposte non pongono problemi di compatibilità con il diritto in materia di protezione dei dati.
40Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; RS 0.831.109.268.1.
41Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1;