Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

Compendio

Il presente rapporto verte sull’approvazione e sulla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen; di seguito: CFS) e sulle modifiche che si rendono necessarie a livello di legge. Il rapporto illustra inoltre una proposta di modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) in relazione al sistema nazionale ETIAS (di seguito: N-ETIAS): l’obiettivo è armonizzare, nell’ambito di un ulteriore adeguamento redazionale, la nozione di «frontiera» di cui nella LStrI con le rispettive nozioni del CFS.

Situazione iniziale

Alla luce delle difficoltà degli ultimi anni, il regolamento (UE) 2024/1717 dell’Unione europea (UE) prevede una serie di modifiche delle norme del CFS volte a rafforzare lo spazio Schengen nel suo complesso tramite un’applicazione uniforme delle norme alle frontiere esterne e interne Schengen.

Decreto federale che recepisce e traspone le modifiche del CFS (progetto 1)

Il 13 giugno 2024 il regolamento (UE) 2024/1717 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE. Era già stato notificato alla Svizzera qualche giorno prima, il 24 maggio 2024, come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il Consiglio federale ne ha approvato il recepimento il 26 giugno 2024, fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali.

Sulla scorta dell’esperienza della pandemia di COVID-19, le modifiche del CFS sono volte a garantire l’esistenza, in futuro, di meccanismi di coordinamento per la gestione delle minacce alla salute pubblica nello spazio Schengen. L’obiettivo è che, in simili casi, il Consiglio dell’UE possa adottare tempestivamente norme vincolanti e uniformi in materia di restrizioni temporanee dei viaggi così come altre misure alle frontiere esterne Schengen.

Le modifiche hanno inoltre comportato l’adeguamento di alcune disposizioni del CFS per rispondere al crescente ruolo degli attori statali nel creare artificialmente e favorire la migrazione irregolare alle frontiere esterne Schengen.

In questo contesto si inserisce altresì un nuovo meprocedura di trasfccanismo di salvaguardia della salute pubblica, introdotto per far fronte alle minacce che investono la maggioranza degli Stati Schengen. Tale meccanismo integra il meccanismo attivabile in caso di carenze gravi e persistenti alle frontiere esterne Schengen (art. 29 CFS) e ammette la possibilità di prevedere controlli di frontiera alle frontiere interne per decisione del Consiglio dell’UE; controlli, questi, di cui occorre attenuare le ripercussioni negative tramite l’adozione di opportune misure.

L’introduzione di controlli di frontiera alle frontiere interne dovrà continuare a essere vista come misura di extrema ratio, ragion per cui le modifiche del CFS prevedono comunque una procedura strutturata per il ripristino di tali controlli. Gli