Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
Stati Schengen che decidono di ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne dovranno quindi considerare l’opportunità e l’impatto della misura sulla libera circolazione delle persone e sulle regioni transfrontaliere. Inoltre, qualora intendano prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne in caso di eventi prevedibili, dovranno valutare se non siano più opportune misure alternative quali controlli di polizia mirati e una maggiore cooperazione di polizia e, qualora la proroga dovesse durare più di sei mesi, saranno tenuti a presentare una valutazione del rischio. Ad ogni modo, a patto che non sussistano circostanze del tutto eccezionali, la durata massima dei controlli di frontiera temporanei non dovrà essere superiore a due anni.
Con la modifica del CFS sono state introdotte altresì nuove norme per la promozione di alternative efficaci ai controlli di frontiera alle frontiere interne, da intendersi come controlli rafforzati nelle regioni transfrontaliere e non come controlli di frontiera stricto sensu.
Per contrastare il fenomeno della migrazione secondaria all’interno dello spazio Schengen, il presente regolamento prevede poi una nuova procedura di trasferimento che consente agli Stati Schengen di trasferire più agevolmente, verso lo Stato Schengen dal quale provengono direttamente, i cittadini di Stati terzi rintracciati nelle zone di frontiera nell’ambito della cooperazione transfrontaliera il cui soggiorno è irregolare. Tale procedura non si applica ai richiedenti l’asilo e alle persone a cui è stata concessa la protezione internazionale.
La trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 implica alcune modifiche della LStrI e della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Il progetto non comporta alcun onere finanziario per l’Amministrazione federale.
Creazione di un accesso del DFAE a N-ETIAS nella LStrI (progetto 2)
All’interno della LStrI si mira altresì a introdurre un disciplinamento che, nell’ambito della consultazione dell’unità nazionale ETIAS (NES) della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), consenta l’accesso a N-ETIAS anche al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), al fine di uniformare e semplificare il processo di consultazione.
È intorno a tale modifica, indipendente dallo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ruota il progetto 2.
Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera» nella LStrI (progetto 3)
All’interno della LStrI si procede ad alcuni adeguamenti redazionali relativi alla nozione di «frontiera», a loro volta indipendenti dallo sviluppo dell’acquis di Schengen. L’obiettivo è un’armonizzazione linguistica con le rispettive nozioni del CFS.