Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
5.7 Effetti del trattato e dell’atto normativo
L’introduzione della procedura di accertamento sia alle frontiere esterne Schengen della Svizzera sia sul territorio nazionale avrà ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.
5.7.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione
I costi di progetto a carico della SEM derivanti dalla trasposizione del regolamento sugli accertamenti saranno finanziati dal bilancio corrente della SEM. I possibili costi del personale sono attualmente al vaglio e verranno specificati nel messaggio.
Inoltre, occorre analizzare anche le ripercussioni sulle attività dell’UDSC. Nell’ambito delle attività delegate di controllo alle frontiere, l’UDSC è incaricato direttamente dai Cantoni di effettuare gli accertamenti. L’avamprogetto comporta compiti supplementari, nuovi processi e accordi con le autorità cantonali e i gestori degli aeroporti, che sono responsabili dell’alloggio durante la procedura di accertamento. Al momento non è ancora possibile quantificare con esattezza l’onere aggiuntivo.
Poiché l’UDSC è già presente alla frontiera nell’ambito dei suoi controlli doganali, la maggior parte dei rintracci di persone che non soddisfano le condizioni d’entrata verrà effettuata, come già oggi, dall’UDSC. In tal modo, già oggi è attuata una parte del nuovo regolamento sugli accertamenti. In caso di rintracci sul territorio nazionale o alla frontiera interna, l’UDSC è ora in grado, grazie all’Eurodac, di verificare se la persona è già stata sottoposta ad accertamenti. Se la persona non è ancora stata oggetto di accertamenti, viene successivamente consegnata all’autorità cantonale competente per gli accertamenti. Per l’UDSC ciò significa che tutti i migranti da sottoporre ad accertamenti devono essere trattenuti in locali adeguati fino alla consegna alla polizia e alla presa in carico fisica da parte delle autorità cantonali. L’UDSC deve poter contare su una presa in carico rapida e affidabile da parte dell’autorità cantonale competente.
A ciò si aggiungono i maggiori oneri derivanti dal nuovo obbligo di accompagnare fisicamente i richiedenti l’asilo nel CFA, oneri che possono essere anche notevoli, soprattutto nelle regioni periferiche.
Per garantire un’attuazione efficace e uniforme in Svizzera, si potrebbe verificare – previa eventuale richiesta dei Cantoni – se l’UDSC sia in grado di svolgere autonomamente la procedura di accertamento per le persone che ha intercettato e che non sono ancora state sottoposte ad accertamenti.
Una soluzione diversa per ogni Cantone comporterebbe un notevole onere aggiuntivo per l’UDSC e risulterebbe inefficace. La delega dei compiti summenzionati e delle spese amministrative supplementari all’UDSC nel quadro degli accordi amministrativi vigenti contraddice inoltre le raccomandazioni del CDF e non sarebbe più consentita. L’unica possibilità consisterebbe nel negoziare con ogni Cantone accordi sulle prestazioni, comprese le relative indennità, il che tuttavia risulta inefficiente.