Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Cpv. 6
Corrisponde all’articolo 22 capoverso 2bisdella vigente LAsi.
Cpv. 7
Come già accennato, in virtù del diritto vigente la Confederazione garantisce consulenza e rappresentanza legale gratuite ai richiedenti l’asilo che presentano una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero. Il capoverso 7 prevede ora che la consulenza e la rappresentanza legale gratuite siano garantite solo una volta terminati gli accertamenti.
Cpv. 8
In conseguenza degli accertamenti agli aeroporti, che possono durare fino a sette giorni, la durata massima del soggiorno nell’area di transito di un aeroporto viene prolungata da 60 a 67 giorni.
Cpv. 9
Corrisponde all’articolo 22 capoverso 6 della vigente LAsi.
Art. 23 cpv. 2
In conseguenza degli accertamenti di cui all’articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi, che possono durare fino a sette giorni, la durata della procedura viene portata da 20 a 27 giorni.
Art. 26
Cpv. 1
Nel caso di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo, in base all’articolo 26 capoverso 1bisAP-LAsi la SEM effettua gli accertamenti qualora la procedura non sia già stata svolta a una frontiera esterna Schengen. Gli accertamenti sono svolti di principio durante la fase preparatoria presso un CFA. Di conseguenza, in questi casi la durata massima della fase preparatoria in un CFA va estesa di tre giorni, da 10 a 13 giorni (procedura Dublino) o da 21 a 24 giorni (altre procedure d’asilo).
Se una persona, in virtù dell’articolo 21a capoverso 2 AP-LAsi presenta domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, viene accompagnata in un CFA. Qui la SEM svolge gli accertamenti secondo l’articolo 26 capoverso 1terAP-LAsi. Anche in questo caso la procedura di accertamento è svolta durante la fase preparatoria. Di conseguenza in questi casi la durata massima della fase di preparazione deve essere aumentata di sette giorni: per la procedura Dublino da 10 a 17 giorni e per le restanti procedure d’asilo da 21 a 28 giorni.