Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione.

Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l’attuazione del regolamento e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

5.8.4 Protezione dei dati

Il trattamento dei dati da parte delle autorità federali si basa sulla legge federale del 25 settembre 2020119 sulla protezione dei dati ed è assoggettato alla sorveglianza dell’IFPDT.120

Nell’UE il trattamento dei dati personali deve essere conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati, alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati nella procedura di accertamento deve avvenire conformemente a tali regolamenti UE e alla suddetta direttiva UE. Tuttavia, solo la direttiva 2016/680 è vincolante per la Svizzera, giacché solo essa è parte dell’acquis di Schengen. Inoltre, il trattamento dei dati da parte dell’EUAA è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/2303. Il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati è assicurato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Il GEPD è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725. Il 30 novembre 2020, egli ha espresso un parere sulla proposta del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo.121 Riguardo al regolamento sugli accertamenti, il GEPD sottolinea che l’accuratezza delle informazioni trattate è essenziale e che il diritto di rettifica e/o integrazione dei dati personali dei cittadini di Stati terzi deve essere garantito in tutti i casi. Riguardo alla raccolta dei dati, ritiene inoltre la proposta alquanto generica e raccomanda, nel suo parere, di chiarire la finalità e le modalità del trattamento dei dati personali dei cittadini di Paesi terzi per i quali è necessario valutare se costituiscono una minaccia per la sicurezza.

5.8.5 Subordinazione al freno alle spese

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L’avamprogetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

119 RS 235.1

120 Cfr. art. 4 e 49 segg. LPD.

121 Il parere del GEPD sul nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo è disponibile in francese, tedesco e inglese alla pagina www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/new-pact-migration-and-asylum_en.