Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Si potrebbe altresì esaminare, su richiesta dei Cantoni, una delega all’UDSC come mandato legale in virtù della LStrI. Lo svolgimento della procedura di accertamento spetterebbe sia alle autorità cantonali che all’UDSC, a seconda dell’autorità che ha intercettato la persona. I relativi costi supplementari per i compiti cantonali eventualmente assunti a livello centrale sarebbero quindi a carico dei Cantoni mediante una corrispondente ordinanza sulle indennità.

Le ripercussioni finanziarie e sul personale dipendono dalla soluzione attuativa concreta adottata in Svizzera. Le possibili varianti, le loro ripercussioni finanziarie e sul personale e le relative soluzioni di finanziamento saranno concretizzate nel quadro dei lavori in corso e indicate nel messaggio.

5.7.2 Ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni

L’introduzione della procedura di accertamento avrà ripercussioni finanziarie per i Cantoni che dovranno assumersi nuovi compiti. Tra questi figurano gli accertamenti obbligatori dei cittadini di Stati terzi che presentano domanda di protezione internazionale alla frontiera esterna Schengen e non soddisfano le condizioni d’ingresso, nonché dei cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente sul territorio e che sono rintracciati dalle competenti autorità cantonali di polizia e da queste sottoposti ad accertamenti.

Il Cantone deve inoltre assicurare che i migranti rintracciati dall’UDSC non ancora sottoposti ad accertamenti siano immediatamente prelevati dall’UDSC e sottoposti ad accertamenti.

Questi costi sono attualmente in fase di analisi da parte dei Cantoni e saranno indicati nel messaggio.

5.8 Aspetti giuridici

5.8.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento di questo regolamento UE si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali.

Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

Nella fattispecie, l’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI conferisce al Consiglio federale la competenza per concludere il recepimento del regolamento UE; infatti, se-