Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Cpv. 1bis

Questo capoverso concerne due categorie di persone:

– persone rintracciate durante un controllo sul territorio e che presentano una domanda d’asilo;

– persone che si presentano in un CFA e chiedono asilo.

Per queste persone la SEM svolge una procedura di accertamento nei CFA, a meno che vi siano indicazioni che abbiano attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen e siano già state sottoposte ad accertamenti. In questi casi l’accertamento deve essere svolto immediatamente e al massimo entro tre giorni da quando la persona è stata rintracciata o si è presentata presso il CFA (cfr. art. 7 regolamento sugli accertamenti).

Cpv. 1ter

Se presenta domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, la persona è accompagnata in un CFA per essere sottoposta ad accertamenti (cfr. art. 21a cpv. 2 AP-LAsi). Il presente capoverso stabilisce ora che per queste persone la procedura di accertamento nei CFA deve essere svolta non entro tre, bensì entro sette giorni dal giorno in cui la persona si è presentata alla frontiera esterna Schengen.

Cpv. 1quater

Questo capoverso elenca in modo esaustivo gli elementi della procedura di accertamento ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti e i compiti che la SEM deve svolgere nell’ambito degli accertamenti (cfr. commenti all’art. 9b cpv. 2 AP-LStrI).

Cpv. 1quinquies

Nell’ambito dei loro obblighi di collaborare i richiedenti l’asilo devono rimanere a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti. Hanno l’obbligo di indicare i propri dati personali nonché, se necessario, di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Inoltre sono tenuti a mettere a disposizione i loro dati biometrici.

Art. 102h cpv. 1

Giacché gli accertamenti sono svolti nella fase preparatoria e il regolamento sugli accertamenti non prevede la consulenza e la rappresentanza legale gratuite, il capoverso 1 deve essere opportunamente modificato. La rappresentanza legale è garantita nella fase preparatoria una volta conclusi gli accertamenti.

Art. 108 cpv. 4

Il rimando all’articolo 22 capoverso 2 deve essere modificato, poiché il rifiuto dell’entrata è ora disciplinato all’articolo 21a capoverso 4 AP-LAsi.