Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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volta raggiunto il numero massimo, si applica nuovamente la procedura d’asilo ordinaria. In questo modo, da un lato, non si otterrebbe l’effetto sperato, ossia alleggerire le capacità d’asilo nazionali attraverso le procedure alla frontiera. Dall’altro, si porrebbe anche la questione se questi Stati avrebbero diritto a contributi di solidarietà in assenza delle capacità procedurali necessarie.
Per il Consiglio federale dev’essere garantito che nei centri chiusi adibiti alle procedure di frontiera gli standard consentano di alloggiare anche famiglie. Eventuali carenze dovute a sovraffollamento o a strutture inadeguate non solo potrebbero portare alla violazione degli standard in termini di diritti umani, ma anche compromettere la legittimità delle procedure di frontiera e dare luogo a procedimenti giudiziari. La Svizzera sostiene pertanto ogni elemento che contribuisce a garantire uno svolgimento delle procedure di frontiera conforme ai diritti fondamentali.
Infine, l’efficacia delle procedure di frontiera dipende dal funzionamento del successivo rimpatrio in caso di decisione negativa. Se il rimpatrio non può essere eseguito, le procedure di frontiera più rapide perdono in efficienza e quindi in efficacia.
Le persone che non possono essere rimpatriate nell’ambito della procedura di frontiera devono essere ammesse alla procedura ordinaria, dove però sussiste un rischio maggiore di passaggio alla clandestinità. Per la Svizzera il rischio sarebbe che la riforma non porti alcun valore aggiunto al settore e non generi quindi nessun freno alla migrazione secondaria, con la quale anch’essa deve confrontarsi.
A livello europeo, una procedura di frontiera inadeguata comprometterebbe sensibilmente l’equilibrio tra responsabilità e solidarietà e creerebbe tensioni politiche e conflitti all’interno dell’UE.
6.1.3 Ampliamento della banca dati Eurodac
Il regolamento Eurodac modificato (cfr. punto 1.3.4) è vincolante per la Svizzera. Le ulteriori categorie e i dati supplementari registrati, come l’età e l’immagine del volto, consentiranno confronti più accurati e, di conseguenza, riscontri più precisi del sistema alle interrogazioni sul background delle persone. Grazie a nuove categorie, come le informazioni su trasferimenti Dublino effettuati verso altri Stati Dublino, i fatti rilevanti per la procedura saranno disponibili in tempi più brevi, il che consentirà di risalire con maggiore precisione allo Stato competente per il richiedente e al modo in cui è avvenuto l’ingresso nello spazio Schengen. Gli accertamenti più efficienti nell’ambito dell’esame della competenza degli Stati consentiranno trasferimenti Dublino più rapidi. La registrazione più accurata dei dati renderà inoltre più efficiente la cooperazione tra Confederazione e Cantoni nell’ambito degli accertamenti generali sulle persone.
Per la Svizzera non vi saranno praticamente rischi. Occorre però mettere in conto un onere supplementare a carico della Confederazione per la valutazione dei riscontri positivi Eurodac.