Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

6.1.4 Nuovo regime di competenze per l’esecuzione delle procedure d’asilo e di allontanamento

Le norme rivedute sulle competenze per lo svolgimento delle procedure d’asilo e di allontanamento previste dal regolamento AMMR sostituiscono le vecchie disposizioni Dublino (cfr. punto 1.3.1) e sono vincolanti per la Svizzera.

Le nuove regole mirano a individuare più rapidamente lo Stato Dublino competente e a rendere più efficiente l’esecuzione dei trasferimenti. A ciò contribuisce, per esempio, il fatto che per la ripresa in carico tra Stati Dublino sarà sufficiente una notifica e non sarà più necessario presentare una domanda formale. Questa novità dovrebbe velocizzare la procedura e ridurre l’onere amministrativo anche per la Svizzera.

Se durante la procedura il richiedente passa alla clandestinità, la competenza rimane al primo Stato per tre anni (finora 18 mesi), il che dovrebbe ridurre gli incentivi alla migrazione secondaria. Il raggiungimento di questo obiettivo avrebbe come impatto diretto sulla Svizzera una riduzione della migrazione secondaria. Se l’obiettivo fosse raggiunto solo in parte e persistesse una certa migrazione secondaria, la Svizzera potrebbe comunque trasferire un maggior numero di casi Dublino verso altri Stati europei, giacché essi rimarrebbero competenti più a lungo.

Una procedura Dublino più rapida consentirà di sgravare le strutture d’alloggio in Svizzera, poiché le persone che rientrano nella procedura Dublino soggiorneranno mediamente meno a lungo nelle strutture nazionali.

Le nuove disposizioni Dublino estendono il concetto di famiglia. Anche le famiglie formate al di fuori del Paese d’origine – prima tuttavia della presentazione della domanda di protezione internazionale – saranno determinanti per stabilire in quale Stato debbano essere trattate le domande d’asilo di queste persone. Ciò consente di meglio tener conto dei rapporti personali per la determinazione dello Stato in cui devono essere trattate le domande d’asilo e di offrire una protezione migliore ai richiedenti. In determinati casi la Svizzera potrebbe divenire competente per l’esame di domande d’asilo per le quali attualmente non lo sarebbe. Viceversa, ciò significa anche che la Svizzera non sarà più competente per determinati casi per i quali era competente in precedenza. Questa modifica permette di eliminare un importante incentivo alla migrazione secondaria.

La cooperazione con gli Stati Dublino influisce in maniera non indifferente sulla situazione nel settore dell’asilo. La Svizzera ha tratto vantaggi dall’introduzione del sistema Dublino, ma a tratti i trasferimenti Dublino verso taluni Paesi non sono stati del tutto o in parte possibili per motivi diversi. Questo rischio persisterà anche in futuro; tuttavia, il nuovo regolamento di crisi (cfr. punto 6.1.5) costituirà un nuovo quadro di riferimento per queste situazioni eccezionali.

L’introduzione del meccanismo di solidarietà dovrebbe fondamentalmente indurre gli Stati europei a rispettare maggiormente le regole, in quanto aventi il diritto a prestazioni di solidarietà nel caso si trovino sotto pressione. Ciò sarebbe nell’interesse della Svizzera, ripetutamente afflitta – in passato come oggi – da sospensioni Dublino unilaterali e divieti giudiziari di trasferimento.

Nel complesso, per il Consiglio federale le opportunità offerte dalle nuove disposizioni Dublino prevalgono.