Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
L’introduzione di disposizioni attualmente non previste in ambito Dublino, come le registrazioni audio delle audizioni Dublino, comporterà un onere supplementare.
6.1.5 Regolamentazione delle competenze in situazioni di crisi
Il regolamento di crisi (cfr. punti 1.3.2 e 2.4) stabilisce deroghe al diritto ordinario in caso di crisi, di forza maggiore o di strumentalizzazione dei migranti. Per la Svizzera sono vincolanti le disposizioni relative alle norme sulla competenza Dublino.
La possibilità di derogare alle normali regole in situazione di crisi offre temporaneamente maggiore flessibilità agli Stati membri interessati, affinché sia possibile tornare quanto prima allo status quo. Tale flessibilità dovrebbe consentire all’intera gestione europea della migrazione di reagire meglio al carattere dinamico dei flussi migratori, tipicamente influenzati da fattori esterni. Aumentando la flessibilità si vuole evitare che le pressioni generate dalla crisi siano trasferite ad altri Stati per il fatto che troppi casi rimangono in sospeso o che vi sono movimenti migratori straordinari dallo Stato in questione ad altri Stati europei.
Ma soprattutto, questo regolamento UE rafforza la certezza del diritto. In passato gli Stati UE sono più volte ricorsi a misure unilaterali. Con il nuovo regolamento, in caso di deroghe unilaterali al diritto ordinario da parte di Stati membri dell’UE, la Svizzera si troverebbe in un contesto più complesso, ma avrebbe anche la certezza della base giuridica di tali modifiche nella prassi e potrebbe reagire di conseguenza. L’obiettivo è anticipare in futuro situazioni del genere e rendere l’intero sistema più resistente alle crisi.
Per la Svizzera significa, potenzialmente, procedure Dublino più lunghe e l’impossibilità di trasferire i richiedenti verso lo Stato membro competente che si trova in situazione di crisi. In situazioni di crisi estese, è possibile che la Svizzera non possa eseguire trasferimenti Dublino e diventi quindi competente per lo svolgimento della procedura d’asilo. Tale scenario, già verificatosi nel quadro dell’attuale sistema Dublino, è esplicitamente previsto nel nuovo quadro giuridico. Nondimeno, in caso di crisi la Svizzera potrà beneficiare a sua volta di queste deroghe.
6.1.6 Un meccanismo di solidarietà vincolante, ma più flessibile
Il meccanismo di solidarietà vincolante introdotto per la prima volta nel diritto europeo (regolamento AMMR) ha lo scopo di sgravare gli Stati sotto particolare pressione migratoria attraverso prestazioni da parte degli altri Stati UE (cfr. punto 2.3.4). Il meccanismo di solidarietà non è vincolante per la Svizzera; il regolamento prevede tuttavia la possibilità di una partecipazione volontaria degli Stati associati a Dublino.
Il meccanismo di solidarietà intende migliorare la pianificazione e la prevedibilità in materia di migrazione. La situazione migratoria in Svizzera è sempre influenzata dalla situazione in altri Paesi europei lungo le rotte migratorie. Monitorare l’evoluzione