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Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 9 pagine
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Ordinanza sulla segnaletica di direzione presso i raccordi e le diramazioni RU 202X
Art. 3 Numeri accanto a denominazioni dei simboli
I numeri tra parentesi dopo le denominazioni dei simboli si riferiscono alle figure di cui all’allegato 2 OSStr.
Sezione 2: Numeri e nomi di raccordi e diramazioni nonché indicazione di altre destinazioni
Art. 4 Definizione di numeri e nomi di raccordi e diramazioni nonché di
altre destinazioni
1L’Ufficio federale delle strade (USTRA) stabilisce i numeri e i nomi di raccordi e diramazioni delle autostrade e semiautostrade nazionali nell’allegato 1.
2Può stabilire i numeri e i nomi di raccordi e diramazioni delle autostrade e semiautostrade cantonali nell’allegato 1.
3Può stabilire le altre destinazioni nell’allegato 1.
Art. 5 Definizione dei numeri di autostrade e semiautostrade cantonali L’USTRA può stabilire i numeri di autostrade e semiautostrade cantonali nell’allegato 1.
Art. 6 Denominazione di un raccordo
1Il nome di un raccordo corrisponde a quello della località importante più vicina raggiungibile attraverso di esso. Sono considerate località importanti in particolare i nodi di traffico regionali o i luoghi di interesse turistico.
2Nel caso di grandi località e città, il nome può essere integrato con quello di un sobborgo o quartiere, di un importante nodo di traffico o con un punto cardinale.
3Il nome di un raccordo si applica a entrambe le direzioni di marcia.
Art. 7 Denominazione di una diramazione
Una diramazione può essere denominata con il nome di:
a. una località, eventualmente integrato con un punto cardinale;
b. un quartiere;
c. un nodo di traffico o una zona importanti.
Art. 8 Altre destinazioni
1Quali altre destinazioni secondo l’articolo 86 capoverso 5 OSStr possono essere indicati località importanti (art. 6 cpv. 1, secondo periodo), valichi e regioni di interesse turistico se la distanza in linea d’aria tra questi e il raccordo non è superiore a 10 km.
2Le località importanti e i valichi che distano più di 10 km in linea d’aria dal raccordo possono essere indicati se sono di importanza sovraregionale.