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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 3 (art. 5 cpv. 1 lett. a)
Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati
Lett. b, c, e, f e h
Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:
b. attività di ricerca e tecnologie in stadi di sviluppo precoci o informazione e consulenza;
c. l’impiego di combustibili e carburanti rinnovabili per i quali non è stata attribuita alcuna garanzia di origine nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti;
e. Abrogata
f. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo; è fatto salvo l’utilizzo in pompe di calore o se è garantita l’origine dell’energia elettrica utilizzata da fonti energetiche rinnovabili;
h. l’impiego di carbone vegetale; è fatto salvo l’impiego come:
1. concime, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all’ordinanza sulla messa in commercio di concimi in vigore al momento della ricezione della domanda e corrisponde allo spandimento massimo annuo, oppure
2. materiale da costruzione, purché sia garantita la produzione sostenibile del carbone vegetale;