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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 20.
IV
1Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.
2Il xx yy 2025 entrano in vigore:
a. gli articoli 2 lettere f e g, 2a e 3;
b. gli articoli 4b, 5 capoverso 1 lettera b numero 1, lettera c numero 1 e lettera g, 5a capoverso 1 lettere b ed e nonché capoverso 2, 6 capoverso 2 lettera n numero 3, 7 capoverso 1, 9 capoverso 5, 11 capoverso 1 e 11b;
c. l’articolo 14a;
d. gli articoli 16 e 16a;
e. gli articoli 88 capoverso 4, 90 capoverso 1, 91 capoverso 2 e 92 capoverso 4;
f. gli articoli 92a e 92b;
g. gli articoli 92c–92f;
h. gli articoli 104 capoverso 1 e 104a;
i. gli articoli 112, 113, 113a capoverso 2, 113c–113h;
j. gli articoli 114 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 e 118 capoverso 3;
k. gli articoli 127a–127g;
l. gli articoli 127h–127m;
m. gli articoli 128–129a;
n. gli articoli 129b–129f;
o. gli articoli 130 capoversi 1, 4bise 7–9, 131 capoversi 4 e 5, 132, 134 capoversi 1 e 2, 135 lettere d e f;
p. l’articolo 146y;
q. gli allegati 2a–3a, 12, 12a e 20 numeri 1 e 3.
3L’articolo 49 e il capoverso 2 delle disposizioni transitorie dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali del … (all. 20 n. 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
Viola Amherd