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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 8 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1 (art. 3 cpv. 5 lett. c)
Giustificativi per l’immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni in equilibrio di massa
I giustificativi richiesti a norma dell’articolo 3 capoverso 5 lettera c sono:
a. un certificato valido di un sistema riconosciuto secondo l’articolo 30 paragrafo 4 o 6 della direttiva (UE) 2018/20018; e
b. una documentazione di accompagnamento che attesti che:
1. il combustibile o carburante rinnovabile è stato prodotto a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni secondo l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001;
2. il combustibile o carburante rinnovabile è un carburante rinnovabile di origine non biologica secondo l’articolo 2 paragrafo 36 della direttiva (UE) 2018/2001; o
3. il combustibile o carburante a basse emissioni è un carburante derivante da carbonio riciclato secondo l’articolo 2 paragrafo 35 della direttiva (UE) 2018/2001.
8 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L
328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2023/2413, GU L, 2023/2413, 31.10.2023.