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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 8 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. per i carburanti rinnovabili è disponibile un’agevolazione fiscale valida secondo l’articolo 12b capoverso 1 della legge del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali;
c. per l’immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni in equilibrio di massa sono disponibili un certificato valido e documentazione di accompagnamento secondo l’allegato 1.
Art. 4 Procedura di omologazione
1Per l’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basse emissioni deve essere presentata una domanda all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). L’UFAM può stabilire condizioni per la forma della domanda.
2Nella domanda deve essere dimostrato che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono adempiute o che queste sono considerate adempiute secondo l’articolo 3 capoverso 5. Per la prova di cui all’articolo 3 capoverso 1, alla domanda devono essere allegate le indicazioni di cui all’allegato 2 e la relativa documentazione.
3Sulla base della domanda presentata, l’UFAM verifica se le esigenze ecologiche sono adempiute. A tal fine può chiedere indicazioni o documenti supplementari.
4In caso di dubbi sulla correttezza delle indicazioni o dei documenti, l’UFAM può farli esaminare e attestare da terzi indipendenti riconosciuti, a spese del richiedente.
5L’UFAM statuisce mediante decisione in merito all’omologazione di un combustibile o carburante rinnovabile o a basse emissioni. Con l’omologazione rilascia un numero di autorizzazione valido di norma per sei anni dalla data della decisione.
Art. 5 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti delle materie prime e del
processo di produzione
Le modifiche, in particolare per quanto riguarda le materie prime impiegate e il processo di produzione, che possono far sì che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 non siano più adempiute, devono essere comunicate senza indugio all’UFAM.
Art. 6 Dichiarazione delle merci all’importazione
1Chiunque importi combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni secondo la presente ordinanza deve fornire all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) le seguenti indicazioni nella dichiarazione delle merci:
a. l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione;
b. il numero dell’autorizzazione; e
c. il titolare dell’autorizzazione.
2Per i combustibili o carburanti rinnovabili e a basse emissioni per i quali al momento dell’introduzione nel territorio doganale non è stata ancora completata la procedura di