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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 8 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

L’allegato dell’ordinanza del 3 giugno 20056 sugli emolumenti dell’UFAM è modificato come segue:

N. 11

franchi

11. Atti amministrativi e controlli

secondo l’ordinanza del xx y

zzzz7 sull’immissione in com-

mercio di combustibili e car-

buranti rinnovabili o a basse

emissioni (OCoCr):

elaborazione delle domande secondo il dispendio ma al masrelative all’omologazione di simo combustibili o carburanti rin- 10 000 novabili o a basse emissioni ai

sensi dell’articolo 4OCoCr

Art. 11 Disposizioni transitorie

Combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni possono essere immessi in commercio senza previa omologazione dell’UFAM al massimo sino al xx xx 2025.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx xx 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

6 RS 814.014

7 RS …