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Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 7 pagine
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1. un’impresa di revisione che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6a LSR4, o
2. un organismo di valutazione della conformità che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6b LSR.
2Il Consiglio federale disciplina il grado di approfondimento della verifica, in particolare se la verifica deve rilevare fatti che inducono a concludere che le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile contenute nella relazione sono incomplete o errate oppure se la verifica deve accertare se le informazioni sulle questioni di sostenibilità contenute nella relazione sono complete e veritiere. Nel farlo, il Consiglio federale si basa sugli sviluppi internazionali.
3Alle imprese di revisione e agli organismi di valutazione della conformità incaricati della verifica si applicano per analogia almeno i seguenti requisiti posti all’ufficio di revisione:
1. indipendenza (art. 728 e art. 11 LSR);
2. relazione di revisione (art. 728b);
3. avvisi obbligatori (Art. 728c cpv. 1 e 2);
4. nomina (art. 730 cpv. 2-4);
5. durata del mandato (art. 730a);
6. ragguagli e segreto (art. 730b);
7. documentazione e conservazione (art. 730c).
4Le disposizioni sull’indipendenza si applicano per analogia anche alle imprese che contribuiscono alla relazione sullo sviluppo sostenibile nell’ambito della catena di approvvigionamento.
Art. 964cter
E. Formato, ap-1 La relazione sullo sviluppo sostenibile è redatta in un formato elettronico unico; il provazione, pub-
blicazione, te- formato corrisponde a una norma usata su scala internazionale.
nuta e
2La relazione necessita dell’approvazione dell’organo superiore di direzione o di amconservazione
ministrazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale.
3L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione sullo sviluppo sostenibile e la relazione di verifica siano:
1. pubblicate per via elettronica subito dopo l’approvazione del conto annuale;
2. accessibili al pubblico per dieci anni almeno.
4L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.
II