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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 3 pagine
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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali «%ASFF_YYYY_ID»
tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.
Art. 6 cpv. 3
3Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 13 cpv. 1 lett. c
c. Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 21
Concerne soltanto il testo tedesco
Capitolo 4 (art. 32–42)
Abrogato
Art. 45 Esecuzione
1Per l’esecuzione della presente ordinanza l’Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In particolare disciplina:
a. le procedure di trasmissione per lo scambio di documenti;
b. l’esonero dall’approvazione del tipo.
2In casi particolari può concedere deroghe per il rilascio di un’approvazione del tipo ai sensi degli articoli 3 e 13, per l’esonero dall’approvazione del tipo ai sensi dell’articolo 4 e per le approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale di cui all’articolo 15.
3Oltre all’esame della conformità giusta gli articoli 26 e seguenti, esso può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.
Art. 47
Abrogato
II
L’allegato 3 è abrogato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il ….