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Consultazione 2024/6: Nuovo regime di immatricolazione dei veicoli – Revisione parziale di cinque ordinanze in materia di circolazione stradale · 3 pagine

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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali «%ASFF_YYYY_ID»

tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.

Art. 6 cpv. 3

3Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 13 cpv. 1 lett. c

c. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 21

Concerne soltanto il testo tedesco

Capitolo 4 (art. 32–42)

Abrogato

Art. 45 Esecuzione

1Per l’esecuzione della presente ordinanza l’Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In particolare disciplina:

a. le procedure di trasmissione per lo scambio di documenti;

b. l’esonero dall’approvazione del tipo.

2In casi particolari può concedere deroghe per il rilascio di un’approvazione del tipo ai sensi degli articoli 3 e 13, per l’esonero dall’approvazione del tipo ai sensi dell’articolo 4 e per le approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale di cui all’articolo 15.

3Oltre all’esame della conformità giusta gli articoli 26 e seguenti, esso può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.

Art. 47

Abrogato

II

L’allegato 3 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ….