Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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5.7 Altre ripercussioni

Non sono riconoscibili altri effetti.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’avamprogetto si basa sull’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività econo- mica privata. Secondo la formulazione, l’articolo 95 capoverso 1 Cost. non è soggetto ad alcuna restrizione in termini di contenuto; gli obiettivi normativi di una soluzione a livello federale sono quindi aperti.

Gli obblighi di diligenza previsti dall’avamprogetto comportano una restrizione della li- bertà economica delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca interessati. Tuttavia, questa restrizione è compensata da un interesse pubblico preponderante, ov- vero una migliore protezione dei diritti fondamentali (in particolare la libertà d’opinione e d’informazione). Le restrizioni sono inoltre proporzionate, in quanto si applicano solo ai fornitori di piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto mira a proteggere la comunicazione pubblica e la libertà di espres- sione, e non è in contrasto con alcun trattato internazionale (si veda anche punto 5.6).

6.3 Forma dell’atto

Il progetto di legge include importanti disposizioni contenenti norme di diritto, le quali, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale deriva dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. Il progetto di legge sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Le nuove spese ricorrenti della Confederazione per l’appli- cazione della legge sono coperte dagli emolumenti e dalla tassa di vigilanza imposta alle piattaforme di comunicazione e ai motori di ricerca disciplinati dalla presente legge. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà

L’intervento della Confederazione si giustifica in particolare nei settori specifici in cui un’armonizzazione del diritto è necessaria per motivi comprensibili, poiché i Cantoni non hanno adottato misure o queste ultime non sono state sufficientemente efficaci oppure perché non è oggettivamente ragionevole prevedere un disciplinamento a li- vello cantonale. La regolamentazione dei fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca di dimensioni molto grandi pone sfide importanti al sistema normativo, in parte a causa delle dimensioni internazionali, che possono essere gestite solo a livello nazionale. Una soluzione federale basata sull’articolo 95 capoverso 1 Cost. è quindi appropriata. Lasciare la regolamentazione di questo settore ai singoli Cantoni non è né opportuno né efficiente. Il presente avamprogetto rispetta il principio di sussi- diarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.).