Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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per il messaggio del Consiglio federale. Allo stesso tempo, il regolamento aumenta la certezza giuridica delle aziende interessate nell’ordinamento giuridico svizzero.

Rispetto a quanto previsto dall’AIR, sono stati aggiunti due ulteriori obblighi per i forni- tori di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca: l’obbligo di mantenere un regi- stro pubblicitario e obblighi relativi alla valutazione dei rischi. Questi sono previsti anche dal DSA. Ciò non incide tuttavia sulla valutazione complessiva degli oneri finanziari a carico dei fornitori interessati. Ad oggi, non esiste una regolamentazione specifica per le piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca di di- mensioni molto grandi38. Di conseguenza, non possono essere sgravate mediante l’abrogazione di regolamenti nella stessa area.

5.3.2 Ripercussioni sull’economia in generale

È improbabile che l’avamprogetto incida sulla crescita economica o sullo sviluppo con- giunturale. Non vi sono nemmeno segnali che indicano che la regolamentazione avrà un effetto negativo sul numero di dipendenti delle piattaforme di comunicazione di di- mensioni molto grandi e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi in Svizzera. Il regolamento riguarda solo le piattaforme di comunicazione molto grandi e i motori di ricerca molto grandi attivi commercialmente. Tuttavia è ipotizzabile che, in rari casi, la regolamentazione possa rappresentare una certa barriera all’ingresso per le piatta- forme di comunicazione e i motori di ricerca, ad esempio nel caso di una nuova startup indipendente che non appartiene a una grande azienda come Meta Platforms Inc. e i cui utenti raggiungono comunque rapidamente la soglia prevista per la regolamen- tazione, ma allo stesso tempo genera ancora pochi introiti pubblicitari. Ciò può avere un impatto negativo sull’innovazione e sulla concorrenza. Questi effetti rischiano però di essere solo teorici e di breve durata, poiché un numero elevato di utenti implica so- litamente delle entrate corrispondenti. Nel complesso, l’avamprogetto non ha pertanto quasi alcun impatto sulla concorrenza39.

5.4 Ripercussioni sulla società

Le ripercussioni sulla società sono positive: La regolamentazione delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi va a beneficio della società nel suo complesso e dei suoi singoli gruppi (utenti)..Offre il suo contributo mag- giore nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali (compresa la libertà di espressione e di informazione), della salute pubblica e delle pari opportunità40.

Tutela dei diritti fondamentali: L’avamprogetto impone solo restrizioni alla diffusione di contenuti già sospettati di essere illeciti secondo il diritto vigente. Non limita quindi la libertà di espressione. In particolare, le disposizioni inerenti alla procedura di segnala- zione e di trattamento delle segnalazioni (art. 4 e 5) comportano il rischio che i contenuti segnalati siano rimossi o bloccati in maniera eccessiva per evitare rischi legati alla re- sponsabilità (overblocking, v. anche spiegazioni in merito all’art. 20). Questo rischio di blocco eccessivo dovrebbe essere ridotto, tra l’altro, grazie al fatto che la procedura per il trattamento delle segnalazioni non prevede scadenze rigide. Un trattamento dili- gente delle segnalazioni comprende anche un’adeguata considerazione dei diritti fon- damentali di tutte le parti interessate: vieta al fornitore di rimuovere o bloccare sistema- ticamente qualsiasi contenuto segnalato e di sbloccarlo solo a seguito di un reclamo (v. commenti sull’art. 5 e 14). Altri obblighi, in particolare procedurali, volti a ridurre al

38 Cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrI.

39 Cfr. AIR, pag. 42.

40 Cfr. AIR, pag. 40.