Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA), che consentono all’UFAC di affidare a organismi indipendenti compiti di controllo e di formazione. Infine, l’ordinanza del DATEC del 24 novembre 20228 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS), entrata in vigore in una versione completamente rivista il 1° gennaio 2023, prevede per l’UFAC, agli articoli 37 e seguenti, la possibilità di delegare alcuni compiti ai «soggetti qualificati» definiti all’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/11399. Tale articolo è direttamente applicabile poiché è stato ripreso nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (di seguito «Accordo sul trasporto aereo CH-UE») e permette alle autorità nazionali competenti di assegnare determinati compiti a «soggetti qualificati».
Nell’ambito dei lavori per la revisione totale dell’OACS, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva rilevato che l’articolo 4 capoverso 1 LNA era formulato in modo molto vago e non soddisfava più i requisiti di una base legale sulla quale fondare una delega di compiti pubblici a organizzazioni private (in particolare per quanto riguarda la competenza di emanare decisioni e il diritto di riscuotere emolumenti) e, di conseguenza, aveva invitato a modificarlo al più presto. L’articolo 4 AP-LNA proposto nell’ambito della presente revisione intende rimediare a questa lacuna.
Nuova regolamentazione proposta e motivazioni
L’articolo 4 capoverso 1 AP-LNA mantiene la facoltà dell’UFAC di delegare settori o competenze di vigilanza. Anche il gruppo di destinatari rimane invariato.
Tuttavia, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 180 della legge federale del 29 aprile 199811 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura; LAgr), che regola la collaborazione di ditte e di organizzazioni nell’applicazione della legge, ora l’articolo 4 AP-LNA prevede che i compiti e le competenze oggetto di delega vengano definiti e che l’ente al quale è delegata la vigilanza sia, a sua volta, oggetto di vigilanza da parte dell’UFAC. Inoltre, l’avamprogetto stabilisce che in caso di delega a organizzazioni idonee possa essere attribuita a queste ultime la competenza di emanare decisioni e di riscuotere emolumenti per le attività loro delegate. Si tratta di ambiti che, conformemente ai principi oggi applicati per la delega di compiti pubblici a organizzazioni private, vanno disciplinati a livello di legge.
Competenze di vigilanza dell’UFAC
Situazione iniziale
Nell’ambito delle attività di vigilanza, secondo le disposizioni della LNA in vigore i collaboratori dell’UFAC sono autorizzati ad accedere agli impianti e agli edifici aeronautici, come pure agli aeromobili, e a consultare documenti. Nell’ambito di audit internazionali, all’UFAC è stato talvolta criticato il fatto che la legislazione aeronautica svizzera non definisse in modo completo, chiaro e dettagliato le competenze dell’Ufficio nell’ambito delle attività di vigilanza.
Inoltre la Svizzera ha già ripreso, nel quadro dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE, il diritto europeo che prevede disposizioni sui diritti minimi di vigilanza. Queste disposizioni, di conseguenza, sono diret-
8 RS 748.941
9 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE)
n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
10 RS 0.748.127.192.68
11 RS 910.1
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