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Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 8 pagine
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Legge federale Avamprogetto sulla navigazione aerea (Legge sulla navigazione aerea, LNA)
Modifica del...
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 4
2. Delega della1
vigilanza L’UFAC può delegare singoli settori o competenze di vigilanza:
a. alle direzioni degli aerodromi;
b. ai Cantoni, ai Comuni oppure a organizzazioni o persone idonee, se hanno dato il loro consenso.
2 L’UFAC definisce i settori o le competenze di vigilanza oggetto di delega. L’UFAC esercita la vigilanza sull’adempimento dei relativi compiti.
3 La delega a organizzazioni idonee può prevedere:
a. la competenza di emanare decisioni;
b. il diritto di riscuotere emolumenti per l’attività delegata.
4 I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.
Art. 16
5. Competenze1 Nei limiti delle sue competenze di vigilanza l’UFAC è autorizzato in particolare a svolgere audit, ispezioni, inchieste e di vigilanza valutazioni.
2 I collaboratori o i rappresentanti autorizzati dell’UFAC hanno diritto di accedere senza limitazioni di spazio e in qualsiasi momento ad aeromobili con o senza occupanti, ordigni balistici, altri mezzi di trasporto, locali e aree operative delle organizzazioni e delle imprese sottoposte a vigilanza e di ispezionarli, nella misura in cui ciò sia necessario per la vigilanza della navigazione aerea di cui all’articolo 3 e agli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera. Le autorizzazioni di accesso necessarie per motivi tecnici sono rilasciate loro immediatamente e gratuitamente.
3 I collaboratori o i rappresentanti autorizzati dell’UFAC hanno inoltre facoltà di:
a. consultare tutte le registrazioni, i documenti, i dati, le procedure e altro materiale delle organizzazioni sottoposte a vigilanza che possano essere importanti per la sicurezza aerea o la sicurezza dell’aviazione e farne copie, fotografie e registrazioni oppure richiederne degli estratti;
b. richiedere in qualsiasi momento informazioni e spiegazioni dalle organizzazioni sottoposte a vigilanza e impartire loro istruzioni vincolanti.
4 In caso di perseguimento di reati sono fatte salve le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) e della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA).
Art. 20 cpv. 2-4
VI. Cultura giu-1 Ai fini di migliorare la sicurezza aerea, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi partista: sistema di
segnalazione de- colari nel settore dell’aviazione.
gli eventi parti-
2Le informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/20145 colari e limiti
nell’utilizzazione sono utilizzabili:
delle informa-
zioni contenute a. per valutare se vi sono le condizioni per la rinuncia al procedimento penale stabilite dall’articolo 91tercapoverso nelle segnala-
zioni 1;
b. per attuare misure sistemiche e non personali intese a mantenere e migliorare la sicurezza aerea;
1FF 20XX …
2 RS 748.0
3 RS 312.0
4 RS 313
5 Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).