Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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nazionale. Il rapporto 2016 sulla politica aeronautica della Svizzera24 sottolinea che gli aeroporti contribuiscono in modo determinante all’attrattiva della regione di ubicazione e favoriscono l’insediamento di imprese. Rendendo obbligatorio il bando per le concessioni degli aeroporti si apre la porta agli investitori stranieri che vogliono mettere le mani su infrastrutture critiche e danno la priorità a obiettivi geopolitici anziché considerare la redditività. Quanto avvenuto con lo sviluppo dell’infrastruttura 5G ha dimostrato in modo esemplare le implicazioni di questa nuova sfida.»
Nuova regolamentazione proposta e motivazioni
Attualmente il diritto aeronautico non contiene alcuna disposizione a livello di legge che possa prevalere chiaramente rispetto alle condizioni poste dalla LAPub per il trasferimento di compiti pubblici e il rilascio di concessioni. Ai fini dell’adempimento della mozione CTT-N 21.3458 è necessario sancire nella LNA la non applicabilità della LAPub per il rilascio di concessioni d’esercizio per gli aeroporti. Questa esclusione riguarda solo il rilascio di concessioni d’esercizio da parte della Confederazione. Il rilascio da parte del concessionario di cosiddette subconcessioni per l’esercizio di singole parti dell’aeroporto oppure per la prestazione di servizi (ad es. nel settore delle operazioni di assistenza a terra) sottostà alle disposizioni pertinenti del diritto internazionale o degli accordi di libero scambio.
Aeroporti nazionali: mantenimento nel loro stato attuale
Situazione iniziale
Durante i dibattiti parlamentari per la revisione parziale della LNA del 16 giugno 201725 fu introdotto, a seguito di una proposta della commissione del Consiglio nazionale incaricata dell’esame preliminare, il nuovo articolo 36e, avente il seguente titolo marginale «2a. Aeroporti nazionali». Con la revisione parziale della legge federale del 20 giugno 193026 sull’espropriazione (LEspr), adottata il 19 giugno 202027, l’articolo 36e diventò l’articolo 37u LNA e prese il seguente titolo marginale: «9a. Mantenimento degli aeroporti nazionali nel loro stato attuale». Il capoverso 1 di questa disposizione stabilisce che l’uso degli aeroporti nazionali quali punti nodali del traffico aereo internazionale e come parte del sistema dei trasporti nel suo complesso risponde a un interesse nazionale. In base al capoverso 2 è garantito il mantenimento dei due aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo nel loro stato attuale, in considerazione della funzione loro attribuita nel quadro dei piani settoriali della Confederazione, ossia in primo luogo del PSIA. Il secondo periodo del capoverso 2 impone agli organi incaricati di emanare norme di diritto e a quelli preposti alla loro applicazione di tenere debitamente conto di tale garanzia, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la protezione delle paludi e delle zone palustri e alla loro esecuzione. Da queste formulazioni e dai dibattiti tenutisi al Consiglio nazionale, che si occupò del disegno di legge nel corso della sessione invernale 2016, si evince l’intenzione del Legislatore di proteggere l’integrità dell’infrastruttura dei due aeroporti nazionali. In concreto, l’intenzione era quella di sancire a livello di legge la possibilità di mantenere, rinnovare e, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, ampliare gli edifici e gli impianti esistenti nei due aeroporti nazionali, anche di quelli situati ai margini di un biotopo palustre oppure all’interno di una zona palustre. Tuttavia, né dal testo in vigore né dai dibattiti parlamentari che ne hanno accompagnato l’adozione emerge in modo chiaro se ciò comprenda anche una garanzia dei diritti acquisiti per quanto riguarda la portata dell’esercizio aeroportuale.
24 Rapporto 2016 sulla protezione aeronautica della Svizzera, FF 2016 1531
25 RU 2017 5607
26 RS 711
27 RU 2020 4085
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