Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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Situazione iniziale

In base all’articolo 27 LNA, un’impresa con sede in Svizzera che pratica il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili deve ottenere dall’UFAC un’autorizzazione di esercizio. A tale scopo è tenuta a provare, tra le altre cose, che gode dei diritti d’uso per l’aerodromo previsto quale ubicazione dell’esercizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LNA). Tuttavia, né il regolamento (CE) n. 1008/200815, vincolante per la Svizzera, né il regolamento (UE) 2018/1139 prevedono più tale requisito per il rilascio di un’autorizzazione di esercizio. Dal punto di vista giuridico, finora questa discrepanza non ha avuto alcun effetto, in quanto il diritto dell’UE, quale diritto internazionale direttamente applicabile, prevale sulla LNA e, di conseguenza, la prova dei diritti d’uso non è più stata richiesta per il rilascio di autorizzazioni di esercizio. Tuttavia, la LNA va modificata in modo da corrispondere nuovamente al diritto europeo.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

I requisiti per il rilascio di un’autorizzazione di esercizio vanno adattati alle disposizioni europee pertinenti. Il requisito di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera a LNA, relativo alla prova dei diritti d’uso per l’aerodromo previsto quale ubicazione dell’esercizio, va pertanto eliminato.

Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) e trattamento degli oggetti trovati

Situazione iniziale

Il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) trova la sua base legale nell’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 197916 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio; LPT). Attualmente la LNA menziona il PSIA solo nell’articolo 36c capoverso 2 e nell’articolo 37 capoverso 5. L’articolo 37u LNA, in cui si fa riferimento alla pianificazione settoriale federale, non lo menziona esplicitamente ma lo include comunque. Ulteriori disposizioni relative al PSIA non sono ancora state sancite a livello di legge; in particolare, una disposizione molto importante in merito si trova al momento solo nell’articolo 3a dell’ordinanza del 23 novembre 199417 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA). I riferimenti al PSIA negli articoli 2 lettera g, 3a, 10, 12, 17, 19, 25, 27d e 27h OSIA riguardano principalmente i suoi effetti.

Nella LNA non figura ancora una base legale formale concernente il trattamento degli oggetti trovati oppure ritirati ai passeggeri durante i controlli di sicurezza. Sebbene ciò non abbia causato alcun problema nella pratica, la revisione parziale qui presentata è l’occasione per rimediare a questa lacuna.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

A complemento della competenza attualmente attribuita al Consiglio federale di regolamentare la costruzione e il funzionamento degli aerodromi, si introduce ora una base legale esplicita per quanto riguarda il trattamento degli oggetti trovati e di quelli ritirati ai passeggeri durante i controlli di sicurezza. La nuova base legale prende spunto dall’articolo 63 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 200918 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto dei viaggiatori; LTV) che delega al Consiglio federale una competenza analoga. A complemento delle regole in vigore per il trasporto di viaggiatori a terra, durante i controlli di sicurezza aeroportuali ai passeggeri sono ritirati gli oggetti non autorizzati per

15 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 1 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

16RS 700

17 RS 748.131.1

18 RS 745.1.

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