Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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tamente applicabili in Svizzera, ma non corrispondono completamente a quanto stabilito dalla LNA attualmente in vigore. La modifica qui presentata intende risolvere queste discrepanze e, in tal modo, porre condizioni chiare.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Le prerogative esercitate dai collaboratori o dai rappresentanti autorizzati dell’UFAC vanno disciplinate in dettaglio all’articolo 16 AP-LNA, in conformità con il diritto internazionale (europeo) prevalente, così che le competenze di vigilanza siano definite in modo sufficientemente preciso anche a livello di legge. Queste riguardano l’esecuzione di audit, ispezioni, inchieste e valutazioni da parte dei collaboratori o dei rappresentanti autorizzati dell’UFAC. Quanto alle rispettive autorizzazioni di accesso, esse vanno concesse senza limiti alle autorità che esercitano la vigilanza. Autorizzazioni di accesso separate (ad es. sotto forma di tesserino o di badge aeroportuale) possono entrare in linea di conto solo per motivi tecnici e, se necessario, vanno rilasciate all’autorità di vigilanza immediatamente e gratuitamente, in modo da evitare qualsiasi ostacolo alle sue attività. Inoltre, l’avamprogetto disciplina in modo esaustivo anche la facoltà dei collaboratori o dei rappresentanti autorizzati dell’UFAC di consultare documenti, raccogliere informazioni e impartire istruzioni.

Inchieste sugli incidenti

Situazione iniziale

Gli articoli 22 e seguenti LNA regolano le inchieste sugli incidenti aerei. I termini in uso attualmente nella LNA sono «infortunio» e «incidente grave». La procedura di inchiesta è disciplinata dal regolamento (UE) n. 996/201012, che è stato ripreso nell’ambito dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE e per questa ragione è direttamente applicabile in Svizzera. All’articolo 2 di detto regolamento si utilizzano i termini «incidente» e «inconveniente». Per eliminare questa discrepanza terminologica, vengono modificati gli articoli pertinenti della LNA.

L’ordinanza del 17 dicembre 201413 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET) regola nel dettaglio le notifiche e le inchieste concernenti eventi imprevisti che coinvolgono compagnie ferroviarie, di trasporto a fune, di autoservizi, filoviarie e di navigazione, l’aviazione civile e la navigazione marittima. L’articolo 24 OIET stabilisce che le informazioni fornite da una persona nell’ambito di un’inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso. Questa regola, che interviene nel diritto di procedura penale, deve avere una base formale in una legge, in questo caso nella LNA. Anche la legge federale del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie (Lferr) va modificata di conseguenza.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Gli articoli 22, 23 e 24 LNA sono stati adattati terminologicamente al regolamento (UE) n. 996/2010, così che ora «incidente grave» diventa «inconveniente grave». Il contenuto dell’articolo 24 OIET è ripreso alla lettera nell’articolo 26 capoverso 2bisAP-LNA e nell’articolo 15bbisAP-Lferr.

Autorizzazione di esercizio: modifica delle condizioni di rilascio

12 Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo.

13 RS 742.161

14 RS 742.101

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