Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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il trasporto in aereo. La base legale dovrebbe riguardare anche questi oggetti. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni di dettaglio a livello di ordinanza, analogamente a quanto ha fatto all’articolo 77 dell’ordinanza del 4 novembre 200919 sul trasporto di viaggiatori (OTV).

Quanto figura nel primo periodo dell’articolo 3a capoverso 1 OSIA va ora sancito a livello di legge. La nuova disposizione riprende e specifica l’articolo 22 dell’ordinanza del 28 giugno 200020 sulla pianificazione del territorio (OPT), secondo il quale i piani settoriali della Confederazione vincolano non solo le autorità, ma anche le organizzazioni e le persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all’Amministrazione, sempreché siano affidati loro compiti pubblici. Nel settore dell’infrastruttura aeronautica si tratta dei titolari di una concessione d’esercizio per gli aeroporti.

Inoltre, la disposizione secondo la quale il Consiglio federale può limitare il numero di idroscali deve essere estesa, includendo anche la facoltà dell’Esecutivo di stabilire in generale nel PSIA il numero di aerodromi civili.

Concessione d’esercizio e diritto degli appalti pubblici

Situazione iniziale

A partire dal 1° gennaio 2021 è in vigore la revisione della legge federale del 21 giugno 201921 sugli appalti pubblici (LAPub), che disciplina in modo esplicito il trasferimento di compiti pubblici e il rilascio di concessioni. Si applica la legislazione in materia di appalti pubblici ogni volta che in virtù del suddetto trasferimento a offerenti privati sono concessi loro diritti esclusivi o speciali che non avevano in precedenza e per i quali ricevono direttamente o indirettamente una retribuzione o un’indennità. Ai sensi dell’articolo 9 LAPub sono tuttavia fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. Ne deriva che il rilascio delle concessioni è disciplinato dalla LAPub solo in via sussidiaria, ossia solo quando non vi sono leggi speciali che prevedono disposizioni in merito. Il motivo è che il diritto degli appalti pubblici, che si concentra sui meccanismi della concorrenza e sull’efficienza economica, non sempre fornisce un quadro appropriato per il rilascio delle concessioni. Se nella legislazione federale o nelle legislazioni cantonali esistono disposizioni speciali in materia (ad es. regolamenti specifici per un settore), sono queste le norme applicabili, indipendentemente dal fatto che siano sancite a livello di legge o a livello di ordinanza.

In vista dell’entrata in vigore della suddetta revisione della LAPub era stato precisato in alcune leggi speciali riguardanti determinati settori che per il rilascio delle concessioni era espressamente esclusa l’applicazione della legislazione sugli appalti pubblici: ad esempio l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 30 aprile 199722 sulle telecomunicazioni (LTC), l’articolo 6 capoverso 5 LTV (riguardante le concessioni per il trasporto di viaggiatori) o l’articolo 5 capoverso 5 Lferr23 (riguardante le concessioni d’infrastruttura).

La mozione 21.3458 presentata il 26 aprile 2021 dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) ha chiesto al Consiglio federale di esentare il mercato settoriale degli aeroporti, quali infrastrutture di rilevanza sistemica, dall’obbligo di bando pubblico, precisando che l’esenzione dell’aggiudicazione delle concessioni d’esercizio avrebbe dovuto essere disciplinata nella legge corrispondente. Questa la motivazione: «L’obbligo di bando pubblico comporta rischi imprevedibili che potrebbero avere ricadute negative sull’economia di intere regioni e sollevare questioni di sicurezza

19RS 745.11

20RS 700.1

21 RS 172.056.1

22 RS 784.10

23 RS 742.101

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