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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 14 Tasse annuali ed esigibilità

1Per mantenere una domanda di brevetto o un brevetto devono essere pagate delle tasse annuali.

2A contare dall’inizio del terzo anno dopo il deposito del brevetto, le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente ogni anno.

3Le tasse annuali scadono l’ultimo giorno del mese in cui la data di deposito è stata attribuita alla domanda di brevetto.

4Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, va pagata una soprattassa.

Art. 15 Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto

1Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore, l’importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito secondo l’articolo 57 LBI.

2Per un nuovo brevetto costituito (art. 30 LBI) o una relativa domanda, l’importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabiliti in base alla data di deposito del brevetto iniziale o della domanda iniziale.

3Non si procede alla riscossione a posteriori delle tasse annuali già esigibili alla data di deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto.

Art. 16 Pagamento anticipato

Le tasse annuali possono essere pagate al più presto due mesi prima della scadenza.

Art. 17 Richiamo di pagamento

1L’IPI attira l’attenzione del depositante o del titolare del brevetto sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell’inosservanza di detto termine. Su richiesta del depositante o del titolare del brevetto, l’IPI può, in alternativa, indirizzare i richiami di pagamento a terzi che effettuano regolarmente i pagamenti per conto del depositante o del titolare del brevetto. All’estero non viene spedito alcun richiamo di pagamento.

2L’IPI può concedere al depositante o al titolare del brevetto la possibilità di rinunciare completamente ai richiami di pagamento.

Art. 18 Inosservanza del termine di pagamento

1Una domanda di brevetto per la quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è respinta. Un brevetto per il quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro.

2Il brevetto si estingue con effetto dalla data di scadenza della tassa annuale non pagata. Il titolare può essere avvisato dell’avvenuta cancellazione. All’estero non viene spedito alcun avviso.