Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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5 Aspetti giuridici

La revisione dell’OBI da parte del Consiglio federale si basa sulle nuove norme di delega seguenti.

– Secondo l’articolo 57a nLBI l’IPI redige un rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio per ogni domanda di brevetto e definisce le basi per il rapporto. Vista la natura tecnica del rapporto, la sua redazione è strettamente legata all’esame del brevetto. In base alla norma di delega contenuta nel capoverso 4 del suddetto articolo, il Consiglio federale disciplina nell’OBI i compiti dell’IPI volti a determinare lo stato della tecnica e le condizioni che devono essere soddisfatte per poter rinunciare alla redazione del rapporto.

– In seguito all’introduzione dell’esame completo facoltativo, l’articolo 58b nLBI regolamenta gli aspetti fondamentali delle richieste di esame o di esame completo del brevetto. Tali richieste sono inscindibilmente connesse all’esame effettivo delle relative domande di brevetto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura nell’OBI (art. 58b cpv. 6 nLBI).

– L’articolo 60 nLBI stabilisce quali indicazioni devono essere iscritte obbligatoriamente nel registro dei brevetti. Inoltre demanda al Consiglio federale la competenza di specificare nell’OBI ulteriori indicazioni da iscrivere nel registro (art. 60 cpv. 2 nLBI). Al fine della tenuta del registro dei brevetti, ciò consente di tenere tempestivamente conto di eventuali nuovi sviluppi.

Le norme di delega valide finora rimangono invariate, ad eccezione del ricorso menzionato all’articolo 59c capoverso 4 LBI. Siccome la procedura di opposizione secondo l’articolo 59c LBI viene meno, anche i relativi dettagli non devono più essere disciplinati nella nOBI.