Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo

sospensione l’IPI pubblica un’indicazione di rinuncia. Con tale indicazione inizia a decorrere il termine per presentare la richiesta di esame secondo l’articolo 58b nLBI.

Art. 196 Riscossione a posteriori di tasse

Capoverso 1: in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), d’ora in poi per ogni domanda occorrerà redigere un rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI). Per le domande di brevetto depositate secondo il nuovo diritto, ciò significa che all’inizio della procedura di rilascio del brevetto bisognerà pagare subito la tassa di deposito e la tassa di ricerca così come eventuali tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie (dato che solo le rivendicazioni per cui sono state pagate le tasse dovute possono essere oggetto della ricerca). Per le domande rette dal diritto vigente, invece, la tassa di ricerca è dovuta solo se qualcuno chiede la redazione di un rapporto. Anche le tasse di rivendicazione sono fatturate solo in quel momento o, in assenza di un rapporto, al più tardi contestualmente all’esame relativo al contenuto. Per le domande di brevetto pendenti occorre pertanto una disposizione transitoria.

Il capoverso 1 stabilisce che l’IPI fattura le tasse in questione dopo l’entrata in vigore della nOBI. Il termine di un mese garantisce che anche in queste situazioni i depositanti abbiano abbastanza tempo per pagare. La riscossione delle tasse di rivendicazione è retta dal nuovo diritto: in altre parole, esse sono dovute soltanto a partire dalla sedicesima rivendicazione (cfr. art. 43), anziché dall’undicesima come previsto dal diritto vigente.

Il capoverso 2 disciplina le conseguenze giuridiche se le tasse riscosse a posteriori non vengono pagate, ossia sancisce che in tal caso l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Se, invece, sotto il vecchio diritto l’IPI ha già dichiarato ricevibile una domanda al termine dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo alla forma, esso la respinge. Il proseguimento della procedura è escluso (art. 198). Per il pagamento delle tasse di rivendicazione si applica per analogia l’articolo 43.

Art. 197 Differimento della pubblicazione

Uno degli obiettivi principali della revisione parziale della LBI (nLBI) è di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto. Il vigente articolo 60c è modificato di conseguenza (cfr. art. 100). A oggi, in diversi casi l’IPI non pubblica la domanda di brevetto come fascicolo della domanda. In pratica può quindi accadere che dei terzi rimangano per anni all’oscuro di domande di brevetto pendenti e ne vengano a conoscenza solo con il rilascio. Con le modifiche apportate al nuovo articolo 100, questo problema è stato risolto.

Occorre tuttavia una regolamentazione transitoria per le domande pendenti la cui data di pubblicazione è già trascorsa al momento dell’entrata in vigore della nOBI. Se non sono già pubblicamente accessibili, tali domande saranno pubblicate in base all’articolo 197 a posteriori, appena possibile, dopo l’entrata in vigore . Le domande PCT per cui l’IPI ha già pubblicato l’iscrizione nel registro e il cui fascicolo è consultabile tramite la banca dati PatentScope dell’OMPI risultano già pubblicamente accessibili e, di conseguenza, l’IPI non provvede alla loro pubblicazione differita.

Art. 198 Proseguimento della procedura

Ai fini della certezza del diritto e dello snellimento della procedura di rilascio del brevetto, il presente avamprogetto ha escluso dal proseguimento della procedura diversi termini per cui finora era prevista tale opportunità. In base al capoverso 1, la possibilità