Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Art. 194 Esame volontario retto dal nuovo diritto
Grazie alla disposizione transitoria nell’articolo 150 capoverso 3 nLBI, i depositanti hanno la possibilità di far esaminare secondo il nuovo diritto anche domande di brevetto pendenti rette dal vecchio diritto. Ciò richiede un’apposita disposizione transitoria nella nOBI.
Capoverso 1: affinché il passaggio dal vecchio al nuovo diritto per la procedura di rilascio del brevetto avvenga senza intoppi, i depositanti devono presentare la relativa richiesta entro tre mesi dall’entrata in vigore della nOBI, e comunque entro la data della fine della procedura di esame. Se un brevetto può essere rilasciato, l’IPI comunica per iscritto la data prevista della conclusione dell’esame. I depositanti sanno così fino a quando possono decidere di richiedere un esame secondo il nuovo diritto. Dopo quella data l’esame è concluso e non possono più cambiare idea. Se una domanda pendente è assoggettata volontariamente al nuovo diritto, l’articolo 193 sulla redazione del rapporto sullo stato della tecnica si applica per analogia.
Capoverso 2: per far sì che una domanda pendente sia retta dal vecchio diritto, occorre che la relativa tassa di esame sia già stata pagata e di conseguenza la richiesta di esame risulti presentata (cfr. art. 150 cpv. 2 nLBI). Con il passaggio al nuovo diritto, a tempo debito inizia la finestra d’esame secondo l’articolo 58b nLBI, durante la quale devono essere presentate le richieste di esame. Nell’interesse dei depositanti, l’IPI rinuncia alla restituzione della tassa di esame pagata secondo il vecchio diritto e all’obbligo dei depositanti di presentare una nuova richiesta retta dal nuovo diritto e di pagare la relativa tassa. L’IPI trattiene invece la tassa di esame e interpreta la richiesta di esame secondo il vecchio diritto come una richiesta di esame parziale (cfr. art. 58b cpv. 2 nLBI) retta dal nuovo diritto. Se i depositanti desiderano un esame completo secondo il nuovo diritto, devono quindi solo presentare e pagare la relativa richiesta aggiuntiva.
Art. 195 Domande di brevetto sospese
Con la possibilità di ottenere anche in Svizzera un brevetto con esame completo, viene meno la necessità di sospendere una domanda di brevetto svizzero in attesa della procedura parallela dinanzi all’UEB. Le disposizioni relative al rinvio dell’esame relativo al contenuto previste dagli articoli 62 e 62a OBI vengono pertanto abrogate.
In linea di principio, le domande di brevetto sospese rimangono tali anche dopo l’entrata in vigore della nOBI finché la ragione della sospensione secondo il vecchio diritto viene meno. L’obiettivo della revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI) è però quello di snellire la procedura di rilascio del brevetto e di accrescere la certezza del diritto. Poiché può capitare che delle domande rimangano sospese per anni, nella nLBI è stata inserita una disposizione transitoria in base alla quale le domande sospese sono rette in ogni caso dal nuovo diritto. L’articolo 195 stabilisce di conseguenza che le domande di brevetto sospese restano tali al massimo per tre anni dopo l’entrata in vigore della nOBI. In questo modo si assicura la graduale applicazione integrale del nuovo diritto dopo l’entrata in vigore. La sospensione termina prima di questi tre anni se il motivo legale della sospensione viene meno o i depositanti lo richiedono.
Capoverso 2: dopo la revoca della sospensione, per quanto riguarda la redazione del rapporto sullo stato della tecnica si applica, come per le altre domande pendenti, l’articolo 193. Se, prima dell’entrata in vigore della nOBI, per una domanda di brevetto sospesa è già stato pubblicato un rapporto sullo stato della tecnica, dopo la revoca della