Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 9 pagine

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Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

1 Situazione iniziale

La modifica della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ha compromesso involontariamente la competitività delle imprese di riassicurazione svizzere, dal momento che ora alle imprese di assicurazione, comprese quelle di riassicurazione, è espressamente vietato collaborare con intermediari assicurativi sottoposti all’obbligo di registrazione e non registrati presso la FINMA. Non sempre, però, gli intermediari riassicurativi dispongono della registrazione richiesta per legge in Svizzera, in particolare quelli esteri altamente specializzati che esercitano un’attività lucrativa dipendente e ottengono singoli mandati. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2024 determinate operazioni nel settore della riassicurazione non possono più essere eseguite all’estero tramite intermediari riassicurativi non vincolati. Secondo il settore riassicurativo svizzero ciò comporterebbe il trasferimento di attività che coinvolgono clienti riassicurativi dalla Svizzera ad altri Paesi.

L’avamprogetto propone di esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA gli intermediari assicurativi se la loro attività d’intermediazione si riferisce alla riassicurazione. Questa modifica, che attua la mozione 24.3208, eliminerebbe i succitati svantaggi concorrenziali e garantirebbe la parità di trattamento di tutti gli intermediari di contratti di riassicurazione. Al fine di rafforzare la certezza del diritto, inoltre, si chiede di elevare a livello di legge una norma concernente il diritto in materia di risanamento presente nell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS) e di inserire precisazioni di minore entità, nonché di correggere un’inconsistenza terminologica in relazione alla regolamentazione dell’attuario responsabile. Si è proposto, infine, di modificare nell’OS una formulazione inesatta riguardante la regolamentazione delle società veicolo di assicurazione.

2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata indetta il 21 maggio 2025 e si è conclusa il 12 settembre 2025. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli ambienti interessati.

Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):

− 22 Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH;

− 4 partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale: il Centro, PLR, PSS e UDC;

− 9 ambienti interessati: Allianz, AXA, CSEP, Associazione Svizzera degli Attuari, La Mobiliare, Swiss Re e Zurich come pure SIBA e ASA.

I Cantoni AR e UR nonché l’usam e l’USI hanno rinunciato esplicitamente a esprimersi riguardo al progetto.

Non hanno presentato un parere le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello dell’economia.

Di seguito vengono presentati i principali risultati. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi1.

3 Principali risultati della consultazione

3.1 Osservazioni generali

Il presente progetto di revisione parziale della LSA e dell’OS è accolto da tutti i Cantoni, dai partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale e dagli ambienti interessati che nell’ambito della procedura di consultazione hanno presentato un parere (v. cap. 2). Nei numeri 3.2–3.4

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