Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 9 pagine

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Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

L’Associazione Svizzera degli Attuari, a sua volta, accoglie positivamente sia il miglioramento della certezza del diritto sia la precisazione che il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell’impresa di assicurazione, con attivi e passivi, possa essere effettuato anche a una società subentrante o transitoria («bridge institution») esistente o da costituire. Questa precisazione sarebbe in grado di contribuire al miglioramento della comprensione dell’attuazione complessiva dei «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» del FSB e dei relativi «Insurance Core Principles» (ICP) dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo («International Association of Insurance Supervisors», IAIS). L’Associazione Svizzera degli Attuari è favorevole anche a una chiara delimitazione della non considerazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nell’ambito della determinazione secondo il diritto fallimentare dell’eccedenza di debiti statutaria.

3.5 Raccomandazioni e richieste

Il Cantone FR sostiene il progetto di revisione parziale della LSA e dell’OS, tuttavia, considerato il quadro giuridico vigente in altri Paesi, raccomanda che venga introdotta una procedura di registrazione semplificata per gli intermediari riassicurativi residenti in Svizzera così come il riconoscimento automatico degli intermediari già registrati in uno Stato membro dell’UE. In questo quadro suggerisce che la FINMA tenga un registro specifico per gli intermediari riassicurativi attivi in Svizzera, fondato sulla trasmissione di dati di base paragonabili ai dati richiesti dai registri di commercio cantonali.

L’UDC chiede che siano stabiliti valori soglia chiari e, laddove possibile, anche quantitativi per l’attivazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio in caso di risanamento. E questo nonostante la regolamentazione esplicita a livello di legge crei la certezza del diritto necessaria per tutti gli attori. Gli investitori conoscerebbero infatti fin dall’inizio i rischi a cui si esporrebbero e la FINMA disporrebbe di basi giuridiche univoche per il caso d’emergenza. Ciò sarebbe di particolare rilevanza alla luce delle esperienze maturate nel settore bancario, dove il trattamento delle obbligazioni AT1 nel caso Credit Suisse ha comportato notevole incertezza del diritto ed un’elevata perdita di fiducia. L’UDC è del parere che per un’attuazione efficace e coerente del principio di causalità sia decisivo che i criteri di attivazione della conversione o dell’azzeramento siano chiari, trasparenti e non concedano un margine di manovra eccessivo all’autorità di vigilanza.

La SIBA prende atto della proposta di rinunciare consapevolmente a una deregolamentazione dell’intermediazione assicurativa nei confronti degli stipulanti professionisti, ma non condivide la motivazione addotta nel rapporto esplicativo, secondo cui questo gruppo di clienti sarebbe troppo eterogeneo e avrebbe maggiori esigenze di protezione. Dal suo punto di vista sarebbe opportuno escludere dal campo di applicazione della LSA anche i servizi di intermediazione per i cosiddetti «stipulanti professionisti», perlomeno nel settore delle assicurazioni aziendali. Questo gruppo di clienti disporrebbe infatti generalmente delle competenze tecniche e negoziali necessarie per tenere testa agli intermediari assicurativi senza necessitare di sorveglianza statale. Inoltre, nel quadro della revisione parziale della legge sul contratto d’assicurazione (LCA), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, si sarebbe già rinunciato alla protezione mediante disposizioni imperative o semimperative a favore degli «stipulanti professionisti». Un trattamento analogo nella LSA sarebbe pertanto oggettivamente giustificabile e ridurrebbe la complessità normativa superflua. La SIBA suggerisce pertanto di approfondire in una prossima tappa nel quadro della revisione la questione relativa alla regolamentazione differenziata dell’intermediazione assicurativa per i «stipulanti professionisti».

La CSPE chiede che i periti in materia di previdenza professionale abilitati secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) siano esonerati a determinate condizioni dalla vigilanza della FINMA, nella misura in cui la loro attività di intermediazione assicurativa si rifaccia alla riassicurazione dei rischi di istituti di previdenza secondo la LPP. I periti in materia di previdenza professionale dovrebbero

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