Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 9 pagine
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Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
sono esposte per tema le motivazioni contenute nei pareri favorevoli pervenuti. Alcuni partecipanti hanno anche formulato raccomandazioni o avanzato proposte di ulteriori deregolamentazioni. I particolari più rilevanti al riguardo sono sintetizzati al numero 3.5.
3.2 Riassicurazione
AG, BS, FR, SO, SZ, VS, ZG e ZH apprezzano esplicitamente che la presente revisione parziale miri ad eliminare quello che è uno svantaggio concorrenziale per le imprese di riassicurazione svizzere. Allo stesso tempo i Cantoni SO e ZG ritengono importante che il progetto non implichi una restrizione nella qualità della sorveglianza. Secondo il Cantone FR l’esclusione degli intermediari riassicurativi dal campo di applicazione della LSA sarebbe in sintonia con il carattere altamente specializzato e professionalizzato del settore, in cui sarebbero sottoposti a sorveglianza prudenziale i clienti stessi. AI, BE e SZ ritengono anche importante che l’opzione scelta non crei nuove disparità di trattamento tra intermediari assicurativi vincolati e non vincolati e nemmeno tra quelli con sede in Svizzera e quelli con sede all’estero. Il Cantone BE osserva, inoltre, che nel settore dei contratti di riassicurazione, in generale, non sussisterebbe la necessità di una protezione esplicita dei clienti. Il Cantone BL ritiene che il non obbligo di registrazione proposto per gli intermediari riassicurativi assoggettati alla LSA e all’OS sia appropriato, dal momento che escluderebbe dalla sorveglianza qualsiasi tipologia di intermediazione riassicurativa. Questa regolamentazione terrebbe altresì conto delle esigenze specifiche e delle dinamiche del mercato riassicurativo, tanto più che gli intermediari riassicurativi sono affiancati da un’impresa di assicurazione diretta professionale, con cui l’integrità degli attori è garantita senza che venga pregiudicata la protezione dei clienti. Infine, il Cantone ZG apprezza che il progetto non abbia ripercussioni sui Cantoni e non crei o modifichi obblighi per altre imprese.
Il PLR sostiene appieno il progetto. L’attuazione della mozione Burkart 24.3208 permetterebbe di annullare un intervento normativo non necessario che avrebbe inavvedutamente indebolito la competitività della piazza riassicurativa svizzera. La prevista esclusione dell’intermediazione riassicurativa dalla sorveglianza secondo la LSA sarebbe un provvedimento di deregolamentazione mirato e sensato, in grado di eliminare gli svantaggi competitivi di cui le imprese di riassicurazione svizzere risentono e rafforzare la piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale. Il Centro accoglie a sua volta favorevolmente la presente revisione parziale poiché consentirebbe di ripristinare condizioni eque di competitività tra intermediari riassicurativi nazionali ed esteri, correggendo direttamente un errore commesso involontariamente nel quadro dell’ultima revisione della LSA. La presente revisione fornirebbe agli intermediari riassicurativi svizzeri l’opportunità di collaborare anche con intermediari non registrati in Svizzera, alla stregua dei loro concorrenti esteri. La proposta di esonerare gli intermediari assicurativi dalla sorveglianza secondo la LSA, nella misura in cui la loro attività afferisca al campo riassicurativo, rappresenta per l’UDC una correzione di un errore normativo attesa da tempo. La sorveglianza degli intermediari assicurativi mirerebbe primariamente a proteggere i clienti finali che, in quanto persone inesperte, dipenderebbero da una consulenza professionale. Per contro, nell’attività di riassicurazione agirebbero alla pari esclusivamente operatori professionisti già sottoposti a sorveglianza. Le imprese di assicurazione diretta e quelle di riassicurazione disporrebbero delle competenze e delle conoscenze del mercato necessarie a valutare autonomamente i rischi e negoziare i contratti. Una protezione specifica dei clienti, attuata mediante un obbligo di registrazione degli intermediari, non solo sarebbe superflua in questo contesto istituzionale, ma comporterebbe un’inutile sovrappiù di burocrazia e maggiori costi senza un reale valore aggiunto. Inoltre, le norme attuali danneggerebbero notevolmente la piazza riassicurativa svizzera. Intermediari esteri specializzati e fortemente richiesti nell’ambito dell’attività con le imprese di riassicurazione svizzere non effettuerebbero la registrazione presso la FINMA perché i costi e gli oneri legati ai singoli mandati sarebbero troppo elevati. Con la proposta di esonerarli, questi intermediari potrebbero operare senza ostacoli burocratici e l’attività rimarrebbe in Svizzera. Anche il PSS riconosce le difficoltà risentite dalle imprese di riassicurazione svizzere scaturite dalla regolamentazione dei requisiti per gli intermediari assicurativi. Considerato, in particolare, che l’attività riassicurativa è
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