Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 9 pagine

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Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

appannaggio di operatori del mercato altamente professionali con esigenze di protezione dei clienti inferiori, il PSS ha appoggiato la proposta di esonerare gli intermediari.

Come l’ASA, anche Allianz, AXA, La Mobiliare, SwissRe e Zurich sostengono pienamente il progetto, nella persuasione che sarà in grado di eliminare gli svantaggi venutisi a creare per la piazza dell’intermediazione di contratti di riassicurazione. Nell’interesse dell’attrattività della piazza assicurativa e riassicurativa sarebbe dunque importante porre in vigore il progetto il prima possibile. Anche la SIBA caldeggia espressamente la proposta di escludere l’intermediazione riassicurativa dalla sorveglianza secondo la LSA. La deregolamentazione proposta apporterebbe chiarezza giuridica e assicurerebbe pari trattamento per tutti gli operatori del mercato, a prescindere che siano domiciliati in Svizzera o all’estero. L’esonero sarebbe adeguato anche sotto il profilo della protezione dei clienti, dal momento che i contratti di riassicurazione verrebbero stipulati tra operatori di mercato professionali, per i quali non sarebbero necessari i requisiti normativi relativi alla sorveglianza degli intermediari. La possibilità di farsi iscrivere volontariamente nel registro rimarrebbe invariata e consentirebbe agli intermediari svizzeri di continuare a soddisfare i requisiti internazionali.

3.3 Attuario responsabile

L’Associazione Svizzera degli Attuari approva espressamente la correzione di «marktnah» con «marktkonform», in tedesco, e «valeur proche du marché» con «valeur conforme au marché», in francese, nell’articolo 24 LSA. La correzione permetterebbe di chiarire anche terminologicamente che l’articolo 24 LSA tratta ancora della valutazione prevista dal test svizzero di solvibilità (SST), su cui si basano il capitale previsto e il capitale sopportante i rischi. Inoltre si ovvierebbe alla falsa impressione che vi possa essere una differenza materiale tra una valutazione che si caratterizzi come «marktnah» e una che invece si qualifichi come «marktkonform».

3.4 Risanamento

Il Cantone BL evidenzia come sotto il profilo giuridico ed economico sarebbe giustificato adottare misure di risanamento laddove in caso di sinistro le prestazioni dell’assicuratore possono risultare compromesse da un’insufficiente solvibilità. Questo modo di procedere sarebbe in linea con gli obiettivi della LSA e dell’OS, poiché garantirebbe che, in caso di sinistro, la persona assicurata possa confidare nella solvibilità dell’impresa di assicurazione e allo stesso tempo eviterebbe l’insolvenza dell’assicuratore. Questo aspetto sarebbe di importanza centrale per la protezione dei clienti, dal momento che l’assicurato deve poter fare pieno affidamento sulla fornitura delle prestazioni contrattuali.

Il Centro considera l’inserimento nella LSA di una norma concernente il diritto in materia di risanamento che attualmente è contenuta nell’OS un miglioramento apprezzabile del quadro normativo, in grado di rafforzare la certezza del diritto e fornire maggiore chiarezza in caso di controversia o di situazioni complesse. Anche l’UDC reputa che la proposta di introdurre nel diritto in materia di risanamento a livello di legge gli strumenti di capitale assorbenti il rischio costituisca un passo importante nel rafforzamento della stabilità finanziaria e nell’attuazione del principio di causalità. Il PSS sostiene per ragioni di ordine politico la proposta di traslare la regolamentazione avanzata dal diritto in materia di risanamento al settore di competenza del Legislativo.

Secondo la SIBA la proposta di elevare a livello di legge le disposizioni concernenti la non considerazione dei crediti risultanti da operazioni di copertura per quanto riguarda gli strumenti di capitale assorbenti il rischio rafforzerebbe la certezza del diritto in caso di risanamento. Allo stesso modo, le modifiche dell’articolo 52b LSA e dell’articolo 37 OS chiarirebbero il trattamento di eventi determinanti definiti contrattualmente («trigger»), garanzie e operazioni di copertura grazie a una precisazione del quadro normativo che lo renderebbe compatibile con il contesto internazionale. In questo modo si promuoverebbero la stabilità e la resilienza della piazza assicurativa svizzera senza nuovi gravami per le imprese interessate.

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