Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/11: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) · 7 pagine

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2. Osservazioni generali

Il progetto, ampiamente condiviso, non ha suscitato opposizioni di principio. SSPR, Il Centro, PLR. I Liberali Radicali, pharmaSuisse, SAB, ASD, Vianco AG, ASVC e i Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS e ZG condividono gli adeguamenti senza formulare osservazioni specifiche.

Secondo AG occorre definire e ridurre al minimo il numero di possibili proroghe dell’autorizzazione temporanea per l’immissione in commercio. Inoltre, deplora che nel progetto non venga menzionato il fatto che l’uso dei medicamenti ricade sotto la responsabilità dei detentori di animali.

Per BE, il carattere facoltativo delle notifiche degli effetti collaterali indebolisce la sorveglianza. Gli attori della medicina umana andrebbero per giunta coinvolti nelle decisioni importanti sui rischi (OGM, zoonosi), un’opinione condivisa pure dall’AMCS.

FR è dell’avviso che la procedura sia troppo macchinosa e teme lungaggini dovute al coinvolgimento di vari servizi. Alcune disposizioni sono inoltre reputate poco chiare e la circostanza che le importazioni siano prerogativa dei grossisti è considerato un fattore limitante.

SG ritiene potenzialmente problematico il carattere volontario delle vaccinazioni e si chiede come mai la prassi di indennizzo prevista dall’ordinanza sulle epizoozie non venga sottoposta a revisione.

SH sottolinea che, prima di procedere all’importazione di medicamenti veterinari immunologici non omologati, occorre prendere in considerazione ogni altra opzione. Oltre a deplorare la sospensione degli obblighi di notifica, pone inoltre la questione del rapporto tra la nuova regolamentazione e il divieto di importazione di medicamenti contenenti OGM da parte di operatori sanitari stabilito dall’ordinanza sui medicamenti veterinari, chiedendosi perché anche in futuro non si intende prevedere tale possibilità e perché si insiste sul fatto che i medicamenti veterinari importati da operatori sanitari debbano essere omologati in un altro Paese.

VD propone di integrare dichiaratamente la modifica nell’approccio One Health e di esplicitare tale circostanza nel rapporto esplicativo. Anche questo Cantone ritiene che l’obbligo di notifica vada mantenuto.

Secondo ZH, nel rapporto esplicativo andrebbe affrontata la questione della responsabilità giuridica.

ASB, BEBV, BVCH, BVGL, CAJB, HOS, IGöM, USC, shb, SKMV, FSAO, Suisseporcs, Swiss Beef CH e FSAC approvano in linea di massima la creazione di una base legale per autorizzare temporaneamente l’immissione in commercio di medicamenti veterinari in caso di epizoozia, ma considerano la soluzione proposta troppo complessa e onerosa. A differenza di quanto affermato nel rapporto esplicativo, ritengono inoltre che il processo di omologazione ordinario per i medicamenti veterinari sia insoddisfacente e una delle cause sostanziali della carenza di agenti terapeutici.

Dello stesso avviso è pure l’ASNB, che auspica per giunta che la procedura di autorizzazione semplificata sia estesa a tutti i medicamenti veterinari necessari in caso di mancanza di medicamenti veterinari immunologici omologati in Svizzera o all’estero.

Anche lo ZBV sollecita una tale estensione a tutti i medicamenti veterinari e condivide il parere che la notifica di effetti collaterali indesiderati non dovrebbe essere volontaria. Inoltre, auspica che la facoltà di importare i medicamenti veterinari in questione sia concessa anche ai veterinari e alle organizzazioni.

Per la CFSB, il rapporto esplicativo dovrebbe essere più preciso in merito alle circostanze in cui in Svizzera o all’estero mancano medicamenti veterinari immunologici e ai preparati immunologici nonché fornire degli esempi al riguardo. Essendo preoccupata in generale della situazione relativa alle omologazioni ordinarie di medicamenti veterinari, chiede altresì di garantire assolutamente che tali omologazioni siano incentivate; l’approvazione del Protocollo Svizzera-UE sullo spazio comune di sicurezza alimentare è considerata molto importante anche in quest’ottica.

La SVS plaude in particolare al fatto che lo smercio sarà consentito anche ai mediatori. Suggerisce inoltre di verificare, dopo un lasso ragionevole di tempo, se il carattere temporaneo delle autorizzazioni