Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/111: Modifica dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) – Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio · 11 pagine
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1. Situazione iniziale
Secondo la decisione del Parlamento, le persone che vivono in parte in una struttura (istituto o ospedale) e in parte a casa avranno diritto a un rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio (art. 14a cpv. 5 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPC; RS 831.30], nel tenore della modifica del 20.6.2025 [di seguito «nLPC»]).
Il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla disposizione d’esecuzione della revisione della LPC (art. 19c dell’ordinanza sulle presta zioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPC-AVS/AI; RS 831.301]), che si è conclusa il 9 marzo 2026. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, compresa la Conferenza dei governi cantonali (CdC), i 13 partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello nazionali dell’economia nonché altre 10 or ganizzazioni.
2. Oggetto
La disposizione d’esecuzione elaborata dal Consiglio federale deve essere attuata nel modo più facile ed efficiente possibile. Sono proposte tre diverse soglie per il periodo minimo che una persona dovrebbe trascorrere al di fuori dell’istituto o dell’ospedale per avere di ritto a una quota dell’importo forfettario integrale, il quale ammonta a 11 160 franchi (art. 14a cpv. 4 nLPC). Un beneficiario avrebbe diritto a un sesto dell’importo forfettario per un periodo di almeno 60 giorni trascorso al di fuori dell’istituto o dell’ospedale, a un quarto per un periodo di almeno 90 giorni e a un terzo per un periodo di almeno
120 giorni.
Al contempo, il Consiglio federale propone anche il calendario dell’entrata in vigore della re visione della LPC. Per i lavori necessari all’attuazione della revisione della LPC, e in parti colare per l’adeguamento delle proprie leggi, i Cantoni avranno bisogno di almeno due anni. Questo riguarda le disposizioni relative alle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio, l’inoltro elettronico di documenti, la conferma di ricezione e la restituzione dei premi dell’assicurazione malattie, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2028. L’entrata in vigore delle disposizioni che non necessitano di alcuna modifica delle leggi cantonali, in particolare quelle concernenti i supplementi per un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella e per la camera per l’assistenza notturna, è in vece prevista per il 1° gennaio 2027.
3. Pareri
Sono stati invitati a partecipare alla consultazione i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle re gioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia, nonché vari organi ese cutivi, organizzazioni e ambienti interessati. Nel complesso sono pervenuti 46 pareri.
Destinatari Invitati Pareri inoltrati Cantoni (incl. CdC) 2726
Partiti politici 112
Associazioni mantello nazionali dei Co 32
muni, delle città e delle regioni di mon
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