Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/111: Modifica dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) – Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

che non occorrerebbe accertare il bisogno, che verrebbe invece dato per scontato. Si rileva anche la necessità di una procedura a bassa soglia per la presentazione della richiesta.

Le organizzazioni summenzionate fanno notare che il rimborso proporzionale delle presta zioni di aiuto e assistenza a domicilio rientrerebbe nell’importo minimo di 6000 franchi che i Cantoni possono fissare per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. b LPC). Questo importo rischia però di non essere sempre sufficiente. Occorre quindi considerare l’eventualità di modificarlo.

Inoltre, CIFC e CRS suggeriscono di disciplinare i diritti proporzionali che cambiano nel corso dell’anno.

ARTISET considera pragmatico il calcolo graduato illustrato nel rapporto esplicativo, poiché consentirebbe di evitare oneri amministrativi eccessivi. Quale rappresentante dei fornitori di prestazioni per le persone bisognose di sostegno, questa federazione fa notare che le strut ture devono sostenere spese fisse durante l’assenza delle persone interessate e che occorre quindi evitare spese supplementari a loro carico.

L’Associazione Spitex privata Svizzera (ASPS) prende atto con soddisfazione del fatto che le presenti modalità di attuazione e la modifica proposta vanno in una direzione efficace e oggettiva.

Ps rileva che l’ampio margine discrezionale dei Cantoni in materia di attuazione cela il rischio di nuove disparità giuridiche. A suo avviso la soluzione proposta va armonizzata e coordinata con i modelli cantonali esistenti per il rimborso delle prestazioni di assistenza fornite al di fuori degli istituti o degli ospedali. In assenza di meccanismi chiari, potrebbero sorgere doppi rimborsi delle prestazioni o lacune nelle medesime, dato che le prestazioni federali sono prioritarie. Infine l’organizzazione deplora che non siano state indicate le ripercussioni finan ziarie per i Cantoni.

La CCCC ritiene che la graduazione in funzione della durata del soggiorno (60/90/120 giorni) consenta di calcolare le prestazioni in modo trasparente, efficiente, pratico e uniforme. Di re gola, comporterebbe un controllo semplice e un onere amministrativo contenuto sia per gli organi esecutivi delle PC che per le strutture interessate. Gli organi esecutivi dovrebbero di principio poter gestire bene l’attuazione, dato che possono accedere ai dati delle strutture (istituti o ospedali) che confermano le assenze dei residenti o dei pazienti. L’onere effettivo per gli accertamenti dipenderebbe però in misura determinante dalla disponibilità alla coope razione delle strutture e potrebbe generare un onere supplementare più o meno elevato a seconda della configurazione. La Conferenza raccomanda pertanto di prescrivere alle strut ture che forniscono le informazioni di utilizzare i numeri AVS dei beneficiari delle prestazioni. Rileva inoltre che la soluzione graduata potrebbe creare disparità di trattamento; tuttavia, i vantaggi della sua praticabilità prevarrebbero sugli svantaggi in termini di equità individuale. Di conseguenza, appoggia il compromesso della regolamentazione a tre soglie proposta dal Consiglio federale, ritenendola una soluzione pragmatica e di facile attuazione.

L’USDCR accoglie con favore la modifica di ordinanza proposta.

4.1 Entrata in vigore

Cantoni

AI si dichiarano a favore di un’entrata in vigore delle nuove disposizioni nel 2029. La CDOS ne appoggia l’entrata in vigore a tappe.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

ACS e UCS considerano realistico prevedere l’attuazione nel 2028.

Organi esecutivi, organizzazioni e ambienti interessati

Senesuisse appoggia il calendario proposto per l’entrata in vigore.