Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine

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Controllo materiale e finanziario dei sussidi e procedura di concessione dei contributi

Sulla base della loro pianificazione, i Cantoni presentano annualmente alla Confede- razione una domanda di aiuti finanziari fino a quattro anni prima della scadenza del termine per il cofinanziamento del 2041. La Confederazione esamina le domande e controlla i costi computabili determinati sulla base del preventivo. In caso di esito positivo, la Confederazione accorda al Cantone gli aiuti finanziari applicando un’ali- quota della tassa correlata all’anno in cui i lavori si concludono.

Al termine dei lavori e una volta avvenuta la designazione dei settori di alimentazione, i Cantoni presentano alla Confederazione una domanda di versamento con frequenza annuale. La Confederazione esamina le pianificazioni cantonali redatte per la desi- gnazione dei settori di alimentazione nonché, secondo un campione basato sul rischio, i conteggi finali concernenti la determinazione dei settori di alimentazione, e stabilisce così i costi computabili finali.

Limitazione temporale e modalità di riduzione progressiva dei sussidi

Il termine per il cofinanziamento da parte della Confederazione dei lavori per la desi- gnazione dei settori di alimentazione è fissato al 2041: è quindi di nove anni più breve del termine di attuazione di fine 2050. Ciò costituisce un incentivo, come richiesto dalla mozione 20.3625, affinché i Cantoni attuino i lavori in questione con celerità. Per i sussidi temporanei è prevista una riduzione progressiva nel tempo. In questo modo si intende garantire una rapida attuazione dei lavori necessari, conformemente alla volontà del Parlamento.

Il sussidio previsto al 40 per cento per le pianificazioni cantonali per la misurazione dei settori di alimentazione ha una durata limitata a due anni, a partire dall’entrata in vigore delle relative disposizioni di legge.

Tassa federale sulle acque di scarico

La regolamentazione prevista adegua l’attuale sistema di indennità per le misure volte all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli IDA. Le disposizioni sono conformi ai presupposti e ai principi particolari per la concessione di indennità di cui al capitolo 2 LSu.

Importanza dei sussidi per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione

Normalmente, i Comuni dovrebbero finanziare attraverso emolumenti le misure tese a incrementare l’efficienza depurativa degli IDA. Tuttavia, sulla base dei principi della parità di trattamento e di causalità, in questo caso è necessaria una soluzione a livello federale. L’inquinamento delle acque con sostanze organiche in tracce è pro- vocato dall’intera popolazione svizzera. Pertanto, tutti gli IDA svizzeri devono parte- cipare al finanziamento del potenziamento destinato alla loro eliminazione. A tal fine, approvando la mozione 20.4262 il Parlamento ha deciso di estendere il modello di finanziamento esistente agli IDA che eccedono i valori limite per le sostanze organi- che in tracce nelle acque.

Controllo materiale e finanziario dei sussidi e procedura di concessione dei contributi

Il potenziamento degli IDA aggiuntivi è gestito in modo analogo al programma di potenziamento già esistente. La procedura dettagliata è documentata in un aiuto