Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine

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7.6 Conformità alla legge sui sussidi

Sovvenzionamento della pianificazione cantonale e dei lavori per la designazione dei settori di alimentazione

La regolamentazione prevista introduce il sostegno finanziario dei lavori di pianifica- zione cantonale e per la designazione dei settori di alimentazione. Le disposizioni sono conformi ai presupposti e ai principi particolari per la concessione di aiuti finan- ziari di cui al capitolo 2 della legge del 5 ottobre 199033 sui sussidi (LSu).

Importanza dei sussidi per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione

La designazione dei settori di alimentazione è un investimento per un approvvigiona- mento sicuro in acqua potabile. Il Parlamento vuole provvedere affinché i Cantoni svolgano rapidamente questo compito e lo attuino appieno. I Cantoni necessitano a tal fine di risorse finanziarie e di personale, anche se in misura diversa (v. cap. 6.2.1 e 6.2.3). Per un approvvigionamento sicuro in acqua potabile è importante che i Cantoni non si procurino le risorse necessarie per la designazione dei settori di alimentazione risparmiando sulle imminenti revisioni delle zone di protezione delle acque sotterra- nee (v. cap. 1.1.1). Con il rimando alla mozione 20.3625, il Parlamento ha quindi chie- sto che fino al 2030 la Confederazione cofinanzi al 40 per cento i lavori necessari

per la designazione dei settori di alimentazione.

Finora la Confederazione non disponeva di una visione d’insieme delle precise lacune relative all’attuazione per quanto riguarda la designazione dei settori di alimentazione nei singoli Cantoni. Ciò ha reso difficile intervenire in maniera mirata. Per questo motivo la presente regolamentazione richiede una pianificazione cantonale per la designazione dei settori di alimentazione. In questo modo diviene palese la necessità d’agire nei vari Cantoni. Grazie a questa base, la Confederazione può verificare, sulla base dei rapporti quadriennali dei Cantoni, se i lavori procedono a un ritmo tale da rispettare i termini di attuazione.

Per i Cantoni che dispongono di un numero cospicuo di captazioni d’acqua sotterra- nea, l’onere per i lavori di pianificazione per la designazione dei settori di alimenta- zione è particolarmente ingente. Per consentire tuttavia a tutti i Cantoni di avviare rapidamente la pianificazione e di conseguenza anche l’attuazione, la Confederazione deve cofinanziare al massimo al 40 per cento i lavori necessari per la pianificazione cantonale per la designazione dei settori di alimentazione.

L’ammontare dei sussidi previsti è di circa 28,5 milioni di franchi ed è documentato nel capitolo 6.1.1. Una riduzione sostanziale dei sussidi previsti ritarderebbe i lavori relativi alla pianificazione cantonale e alla designazione dei settori di alimentazione entro il termine previsto. Inoltre, risulterebbero svantaggiati i «first-mover», che so- sterrebbero un onere maggiore a causa dell’attuale mancanza di prassi diffuse. L’at- tuazione delle misure si dilungherebbe perciò di vari anni, con ripercussioni negative sulla popolazione e sull’ambiente (v. cap. 6).

33 RS 616.1