Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine
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In virtù dell’articolo 19 capoverso 1 secondo periodo LPAc, il Consiglio federale può emanare prescrizioni a livello di ordinanza sui settori di protezione delle acque; per- ciò, anche per quanto riguarda i settori di alimentazione. La mozione 20.3625 «Prote- zione più efficace dell’acqua potabile mediante la determinazione dei settori di ali- mentazione» richiede tuttavia espressamente che l’obbligo di designare i settori di alimentazione sia sancito a livello di legge.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
L’articolo 62d disciplina il cofinanziamento da parte della Confederazione fino a un massimo del 40 per cento dei lavori necessari per la designazione dei settori di ali- mentazione e le pianificazioni cantonali nel settore della protezione dell’acqua pota- bile e delle acque sotterranee. Ciò comporterà nuovi sussidi ricorrenti per un importo di circa 2,2 milioni di franchi all’anno fino al 2041. In base all’articolo 159 capo- verso 3 lettera b Cost., l’articolo 62d LPAc necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere perché comporta la definizione di nuovi sussidi ricorrenti per importi eccedenti i due milioni di franchi all’anno.
L’adeguamento della tassa sulle acque di scarico comporterà nuovi sussidi ricorrenti per un importo medio di circa 64 milioni di franchi all’anno, per cui anche l’arti- colo 61a LPAc necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere. Questo vale anche qualora, come in questo caso, le nuove uscite siano finan- ziate attraverso entrate a destinazione specifica.
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto non comporta modifiche alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L’esecuzione delle disposizioni sulla protezione delle acque è e resta un com- pito dei Cantoni. La Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari e indennità ed esercita la vigilanza sull’esecuzione cantonale. Il progetto introduce termini di attua- zione e obblighi di pianificazione cantonali, e anche le sovvenzioni vengono ampliate; pur tuttavia, l’esecuzione rimane di competenza dei Cantoni. Grazie alle pianifica- zioni cantonali e al rapporto quadriennale sullo stato di attuazione delle misure, la funzione di vigilanza generale della Confederazione viene rafforzata. In questo modo viene rispettato il principio di sussidiarietà.
Il principio dell’equivalenza fiscale è garantito. I Cantoni dispongono in merito alle risorse idriche. Pertanto, è giustificato che siano essi a sostenere la maggior parte dei costi per la designazione dei settori di alimentazione. Tuttavia, disporre di risorse di acqua potabile sicure è anche di interesse nazionale, e ciò giustifica il cofinanziamento da parte della Confederazione (v. cap. 7.6). Le misure per l’eliminazione delle so- stanze organiche in tracce hanno ripercussioni positive a livello sia locale che nazio- nale. È quindi opportuno che la Confederazione e i Comuni, in quanto proprietari degli IDA, partecipino ai costi delle misure. La Confederazione può influire sull’organiz- zazione delle misure e contribuire a controllarle.