Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
1.1.1 Sviluppi nell’UE
Il diritto dell’UE in materia di gestione sostenibile delle imprese è stato costantemente adeguato:
• CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive6): la direttiva (UE)
2022/2464 del 14 dicembre 2022 ha inasprito gli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità della direttiva del 26 giugno 20137 relativa ai bilanci d’esercizio (direttiva 2013/34/UE). Le modifiche hanno riguardato l’estensione del campo di applicazione a più imprese (imprese con più di 250 dipendenti e ricavi superiori ai 50 mio. di euro o stato patrimoniale superiore a 25 mio. di euro / società quotate in borsa / società non europee con ricavi nell’UE superiori ai 150 mio. di euro), l’introduzione di una norma europea vincolante (European Sustainability Reporting Standards, ESRS, elaborata dall’European Financial Reporting Advisory Group AISBL, EFRAG), l’obbligo di rendicontazione secondo il principio della doppia rilevanza, una verifica esterna della rendicontazione di sostenibilità e l’abolizione dell’approccio comply-or-explain a favore di obblighi di informativa vincolanti. La direttiva si applica anche alle imprese con sede in Stati terzi – tra cui anche in Svizzera – che superano una determinata soglia per quanto riguarda i ricavi nell’UE e gestiscono filiazioni o succursali all’interno della stessa.
• CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive8): dopo lunghe trat-
tative, il 13 giugno 2024 l’UE ha adottato la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD), entrata in vigore il 25 luglio 2024. Tale direttiva obbliga le grandi imprese costituite in conformità del diritto di uno Stato membro, ossia le imprese attive nell’UE con più di 1000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro a rispettare doveri di diligenza in materia di diritti umani e dell’ambiente lungo l’intera catena del valore nonché a individuare, prevenire, porre fine o mitigare i rischi.
Tra i valori di riferimento figurano in particolare: approccio basato sul rischio ai doveri di diligenza, un regime di responsabilità civile uniforme negli Stati membri in caso di violazione dei doveri, doveri di diligenza anche nei confronti dei fornitori indiretti sotto forma di trasferimento contrattuale, una sorveglianza da parte delle autorità con possibilità di sanzionamento in caso di mancato rispetto dei doveri non-
6 Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dic. 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2025/794; GU L, 2025/794, 16.4.2025.
7 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio; GU L 182 del 29.6.2013
8 Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giu. 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, GU L, 2024/1760, 5.7.2024; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2025/794, 16.4.2025.