Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/120: Ordinanza sulla requisizione, avvio della procedura di consultazione · 6 pagine
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La restrizione di diritto pubblico della proprietà modifica il rapporto di proprietà solo nella misura in cui il proprietario o il possessore vengono limitati nel loro potere discrezionale per la durata delle misure e a questi ultimi viene corrisposta un indennizzo adeguato. Rispetto a questa situazione occorre distinguere l’espropriazione, che comporta il passaggio della proprietà all’ente pubblico o a un’altra organizzazione di diritto pubblico e il versamento di un indennizzo completo.
Art. 4 Beni di requisizione ed esercizi esclusi
L’elenco esaustivo dei beni di requisizione e degli esercizi esclusi dall’applicazione delle misure secondo gli articoli 74, 80, 81 e 97 LM crea trasparenza per quanto concerne le possibili persone interessate. Sono esclusi dalle misure:
− cpv. 1 lett. a: i partner della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e gli attori del settore
sanitario svizzero affinché possano continuare ad adempiere i loro compiti. Al contempo in questo modo si tiene conto delle eccezioni espressamente richieste dai Cantoni e dalle cerchie economiche interessate nel contesto della procedura di consultazione relativa alla revisione della legge militare del 2026 per le autorità e le organizzazioni necessarie per il funzionamento dell’economia e il benessere della popolazione;
− cpv. 1 lett. b: gli attori dei trasporti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a-c dell’ordinanza
del 19 giugno 2024 concernente il coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali (OC-TSE; RS 520.16), affinché possano continuare ad adempiere i loro compiti;
− cpv. 1 lett. c: in virtù della prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno, i beni di
proprietà o in possesso di missioni diplomatiche, consolati e organizzazioni internazionali.
Art. 5 Indennizzo
Cpv. 1: le norme di valutazione per calcolare l’indennizzo devono essere riconosciute a livello statale o da associazioni di categoria e da associazioni mantello. Può trattarsi ad esempio delle aliquote di indennità stabilite dalla legge o da un regolamento (ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito [OAE; RS 510.301], regolamento 51.003 «Regolamento d’amministrazione [RA]»), di prezzi raccomandati da associazioni di categoria o da associazioni mantello nonché di ausili di valutazione riconosciuti (ad es. Eurotax).
Il valore di stima viene determinato sulla base del valore attuale. Si tengono in considerazione l’età, i danni e i difetti, gli accessori, i deprezzamenti nonché i plusvalori. In presenza di quote massime di stima, come ad esempio per i cavalli dell’esercito, il valore di stima non può superare la quota massima di stima. In caso di perdita totale di un bene di requisizione, agli interessati viene corrisposto il valore di stima pieno o il valore attuale al momento della perdita.
Cpv. 2: effettuare una stima al momento della presa in consegna o della restituzione dei beni di requisizione costituisce un’eccezione ed è una soluzione adottata solo nei casi previsti (lett. a-c).
Le stime e le relative revisioni vengono effettuate da esperti dell’amministrazione militare (ad es. centri collaudi della BLEs), della Segreteria generale del DDPS (Centro danni DDPS) e di armasuisse. In caso di necessità questi ultimi possono coinvolgere terzi.