Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/120: Ordinanza sulla requisizione, avvio della procedura di consultazione · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 3: la requisizione d’urgenza viene applicata esclusivamente come ultima ratio, se l’adempimento tempestivo del mandato con mezzi propri è in pericolo e il fabbisogno non può essere coperto con la requisizione di base o d’impiego. A causa dell’elevata urgenza e di una situazione di minaccia in rapido aggravamento gli uffici dell’Aggruppamento Difesa e le loro unità amministrative subordinate e i comandi militari come ad esempio i comandanti di truppa e i capi di distaccamenti autonomi sono autorizzati a disporre e/o a eseguire immediatamente la requisizione di beni di requisizione necessari.

Per quanto possibile, l’organo che requisisce mette a verbale lo stato del bene di requisizione ed eventi particolari direttamente all’inizio della misura.

Art. 11 Misure per la continuità d’esercizio e la resilienza

Tra le misure concrete volte a garantire la continuità d’esercizio e la resilienza dell’intera catena di fornitura militare e dei mezzi d’esercizio nonché delle tecnologie militari dell’informazione e della comunicazione, non solo in servizio attivo, ma già in una situazione normale, figurano, tra l’altro, la costituzione di scorte obbligatorie, la stipulazione di contratti a lungo termine con fornitori di servizi critici nonché la garanzia della disponibilità di competenze specialistiche per attività di manutenzione e operazioni d’emergenza. Queste misure possono essere preparate in maniera preventiva e adottate in caso di necessità, cosa che rappresenta un presupposto determinante per la disponibilità di sistemi militari e di servizi digitali e tecnici necessari in caso di crisi.

Se vengono ordinate misure per proteggere la continuità d’esercizio e la resilienza, la loro esecuzione si conforma ai principi di cui all’articolo 9.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di un altro atto normativo

I capoversi 2 e 3 dell’articolo 24 dell’ordinanza del 1° marzo 2006 sulla navigazione militare (ONM; RS 510.755) vengono abrogati.

Art. 13 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2027.