Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

Allegato Descrizione misura Obblighi Imprese/settori coinvolti In che modo sono coinvolti Costi una tantum per le Costi ricorrenti per le ORRPChim nuovi/modificati imprese (CHF) imprese (CHF/a) rilevante per le imprese

Allegato Nessun impiego di schiume Obbligo di astenersi - Gestori di 8 aeroporti regionali e 45 I due aeroporti nazionali e altri cinque CHF 160 000 CHF 3800 all’anno 1.16 PFAS estinguenti contenenti campi d’aviazione non ancora passati aeroporti sono già passati a prodotti privi (per aeroporto regionale: ca.

fluoro da parte di forze a prodotti privi di fluoro di fluoro. Per tutti gli altri operatori vi CHF 20 000) Probabilmente i costi per d’intervento in caso di - Pompieri aeroportuali sono costi una tantum per: le imprese sono

incidenti in aeroporti civili in - lo smaltimento di prodotti obsoleti Probabilmente i costi per le sovrastimati (la quota per cui sono coinvolti liquidi contenenti fluoro imprese sono sovrastimati gli enti pubblici non è infiammabili dal 1° gennaio - l’acquisto di prodotti sostitutivi privi di (la quota per gli enti pubblici stimabile separatamente) 2028 (ad eccezione degli fluoro non è stimabile

estintori a schiuma fino al - la pulizia dei contenitori delle scorte e separatamente)

31 dicembre 2031) lo smaltimento delle acque di lavaggio. I

costi ricorrenti derivano da un maggiore

consumo di prodotti privi di fluoro pari al

50 % (anche negli aeroporti nazionali).

Allegato Nessun impiego di schiume Obbligo di astenersi Nessuna impresa coinvolta Nessuna impresa coinvolta 00

1.16 PFAS estinguenti contenenti

fluoro da parte di forze I costi degli enti pubblici I costi degli enti pubblici d’intervento in caso di sono riportati al punto 6.1.2. sono riportati al punto incidenti in aeroporti militari 6.1.2.

in cui sono coinvolti liquidi

infiammabili dal 1° gennaio

2030 (ad eccezione degli

estintori a schiuma fino al

31 dicembre 2031)