Progetto posto in consultazione - ORRPChim
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine
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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:
Art. 4 lett. c e d
Per i seguenti impieghi è necessaria l’autorizzazione delle autorità sottoindicate:
Impiego Autorità che rilascia l’autorizzazione
c. lʼimpiego di biocidi, prodottiautorità cantonale
fitosanitari e concimi nel bosco e in
una striscia di tre metri di larghezza
lungo il suo margine, se l’impiego
non è incluso in unʼautorizzazione
secondo le lettere a o b
d. lʼimpiego di prodotti fitosanitari autorità cantonale
negli spazi vitali di cui
all’allegato 2.5 numero 1.2
bis
capoverso 3 , se non è incluso in
un’autorizzazione secondo la lettera
a o b
1 RS 814.81
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