Progetto posto in consultazione - ORRPChim

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine

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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

Art. 4 lett. c e d

Per i seguenti impieghi è necessaria l’autorizzazione delle autorità sottoindicate:

Impiego Autorità che rilascia l’autorizzazione

c. lʼimpiego di biocidi, prodottiautorità cantonale

fitosanitari e concimi nel bosco e in

una striscia di tre metri di larghezza

lungo il suo margine, se l’impiego

non è incluso in unʼautorizzazione

secondo le lettere a o b

d. lʼimpiego di prodotti fitosanitari autorità cantonale

negli spazi vitali di cui

all’allegato 2.5 numero 1.2

bis

capoverso 3 , se non è incluso in

un’autorizzazione secondo la lettera

a o b

1 RS 814.81

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