Progetto posto in consultazione - OPAc
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 5 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come se- gue:
Art. 32 cpv. 4
4 L’autorità accorda l’autorizzazione se con l’imposizione di oneri e condizioni è pos- sibile garantire una sufficiente protezione delle acque. A tal fine tiene conto del fatto che i settori di protezione delle acque nonché le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee possono essere limitati in profondità e in altezza. Essa stabilisce inoltre le esigenze relative alla chiusura degli impianti.
Art. 48 cpv. 4
4In caso di periodi di siccità prolungata, intensa e diffusa, la Confederazione può ri- chiedere ai Cantoni di presentare una rendicontazione secondo l’allegato 4b.
II
1Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4b secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.
1 RS 814.201
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