Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/15: Modifica della legge sui cartelli (Riforma delle autorità in materia di concorrenza) · 9 pagine

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VD, UDC). Alcuni (VD, FSA) chiedono quindi che la divulgazione dei segreti d’affari sia subordinata al consenso dell’azienda interessata (detentrice del segreto). Inoltre, il Consiglio federale dovrebbe controllare in via preliminare se la divulgazione dei segreti d’affari sia veramente contestabile (AG). VD dubita che l’obbligo di confidenzialità punibile penalmente sia compatibile con il dovere di lealtà dell’appaltatore nei confronti del committente. StudV ritiene invece che vi sia compatibilità tra questi due obblighi.

3.4 Accelerazione e rafforzamento della procedura di ricorso

Le misure per accelerare e rafforzare la procedura di ricorso hanno riscosso ampio consenso. Tutta-

via, in numerosi pareri si auspica la creazione all’interno del TF di una camera separata per i casi che attengono al diritto dei cartelli oppure di un apposito tribunale della concorrenza come misura

di più ampia portata (economiesuisse, CFC, Costruzionesvizzera, SSIC, Centre Patronal, FER, FH, metal.suisse, Swico, SwissHoldings, USAM, StudV). FSA sottolinea le esperienze positive dei tribunali commerciali cantonali, del Tribunale federale dei brevetti e della ex Commissione di ricorso in materia di concorrenza [REKO-WEF]. Il TAF non vede la necessità di intervenire, in quanto le lunghe procedure sono solo un fenomeno temporaneo. A suo avviso non c’è nemmeno motivo di adottare regole speciali, dato che altri settori presentano una complessità comparabile. Secondo il TF l’introduzione di norme speciali per un solo settore del tribunale comporterebbe problemi organizzativi e rischierebbe di penalizzare altri ambiti giuridici.

L’introduzione di giudici specializzati (non di carriera, attivi a titolo accessorio) per i casi che attengono al diritto dei cartelli è accolta con favore dalla maggioranza. FSA chiede che la maggioranza del collegio giudicante sia composta da tali giudici. Sono stati presentati diversi pareri sulle norme relative all’incompatibilità della funzione di giudice a titolo accessorio con altre attività. FSA e StudV chiedono che i giudici attivi a titolo accessorio siano autorizzati a rappresentare terzi anche dinanzi al TAF e alla COMCO. Il TF ritiene invece problematico il fatto che essi siano autorizzati a rappresentare terzi davanti al TF e che la loro attività accessoria non sia soggetta ad autorizzazione. Il TAF è contrario all’introduzione di giudici specializzati (giudici non di carriera attivi a titolo accessorio): da un lato, l’utilità di giudici specializzati con una formazione economica è discutibile in quanto la sussunzione giuridica dei fatti nella norma corrispondente è spesso la parte più complessa del procedimento. L’indipendenza dei giudici nel tribunale collegiale come parte integrante dell’indipendenza giudiziaria non consente inoltre di affidare la valutazione economica a giudici specializzati con formazione economica. il TAF fa inoltre riferimento alla complessità dell’integrazione di tali professionisti e alle difficoltà per garantire e coordinare una giurisprudenza uniforme. Il TAF conclude che, in caso di introduzione di tali professionisti, sarebbe meglio istituire un tribunale della concorrenza separato per i casi relativi alla LCart. Inoltre, respinge la proposta di concedere il diritto di voto a tale categoria. Sia il TAF che il TF dubitano che l’introduzione di giudici specializzati attivi a titolo accessorio sia realizzabile senza incidere sul bilancio.

L’allentamento del principio di concentrazione (termini più lunghi per completare i motivi del ricorso) per i casi attinenti alla LCart è generalmente accolto con favore. Tuttavia, secondo StudV la soluzione proposta non è praticabile, in quanto sarebbe difficile ripartire i ricorsi. Altri partecipanti chiedono una precisazione del concetto «molto ampia» (SG), o una proroga generale del termine di ricorso per i casi attinenti alla LCart (SAV, StudV, Promarca). Il TF auspica l’aggiunta della precisazione che tale allentamento non si applica ai casi sottoposti al TF.